di Valeria Zeppilli - A seguito dell'entrata in vigore, nel 2011, del decreto legislativo numero 150, si è assistito alla riduzione e alla semplificazione dei riti civili di cognizione.
Con particolare riferimento al pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, l'articolo 32 di tale decreto ha stabilito che rientrano nel rito ordinario di cognizione anche le controversie in materia di opposizione alla relativa ingiunzione, di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
Di conseguenza, non vi è dubbio che tali controversie vadano oggi introdotte mediante atto di citazione e che il contribuente ricopra la veste di attore mentre l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta.
Competenza
L'articolo 32 del d.lgs. n. 150/2011 non ha omesso di specificare quale sia la competenza per un tal genere di contenzioso.
In particolare si è chiarito che il giudice dinanzi al quale va proposta opposizione all'ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici è quello del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
È chiaro che trattasi di disposizione che favorisce l'ente pubblico, che può accentrare la sua difesa costringendo invece il cittadino a spostarsi.
Termini
Venendo ai termini per l'opposizione all'ingiunzione, mentre in forza della disciplina contenuta nel regio decreto numero 639/1910 essa poteva essere proposta entro massimo 30 giorni dalla notificazione del provvedimento che si intendeva impugnare, con la riforma del 2011 tale riferimento è scomparso.
Con la conseguenza che oggi i cittadini non sono costretti ad affrettarsi, pur dovendo tenere ben presente il rischio che un ritardo nell'opposizione può cagionare, e possono proporre la domanda entro il termine ordinario di prescrizione.
Bisogna quindi fare attenzione a non confondere il termine per il pagamento (che resta di 30 giorni) con quello per l'impugnazione.
In ogni caso, anche prima il termine di 30 giorni era considerato in generale ordinatorio e perentorio solo nei casi in cui, in sede di opposizione, veniva chiesta anche la sospensione dell'esecuzione.
Infatti, mancavano sanzioni connesse alla sua violazione.
Sospensione dell'efficacia esecutiva
In sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, l'opponente può richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva.
In tal caso il giudice, se sussistono gravi e circostanziate ragioni da indicare esplicitamente in motivazione, vi provvede con ordinanza non impugnabile.
Addirittura, se vi è un pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta anche con decreto pronunciato fuori udienza, ma va comunque confermata, a pena di inefficacia, entro la prima udienza successiva.
Fac-simile
Tribunale di________________
Atto di citazione in opposizione a ingiunzione di pagamento
delle entrate patrimoniali degli enti pubblici
ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011
per
____________, nato a ____________, il ____________ e res.te in ____________, via ____________________ n. __,C.F.________, elettivamente domiciliato in ____________ presso e nello studio dell'Avv. ____________ (C.F.________ - fax _______________ - pec ___________) che lo rappresenta e difende difeso in virtù di mandato in calce al presente atto.
Premesso
-che in data _________ l'amministrazione _______________ notificava al sig. _______________ ingiunzione di pagamento delle seguenti entrate patrimoniali;
-che a sostegno delle proprie pretese, l'amministrazione deduceva che ____________________;
-che tuttavia _____________ (indicare le ragioni a sostegno dell'opposizione);
- che le seguenti gravi ragioni rendono necessaria la sospensione dell'efficacia esecutiva _______________.
Tutto ciò premesso il sig. ________________, come sopra rappresentato e difeso,
Cita
L'amministrazione _____________ con sede in ____________ via ____________ n. ___ CF:___________ , in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, nella nota sede, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno ____________, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti
Conclusioni
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
- in via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- nel merito: annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria chiede di essere ammesso alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che ____________
2) Vero che ____________
…..
Indica a testi:
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-
Chiede inoltre, ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare ____________.
Si depositano i seguenti documenti:
1. ____
2. ____
...
Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che il valore della presente controversia è pari ad Euro ______.
Luogo, data ______
Avvocato _______