Dott.ssa Floriana Baldino - Che i mezzi di riscossione di Equitalia siano sempre nell'occhio del ciclone è un dato ormai noto. Ad essere messi in discussione, i metodi "borderline" con cui la società di riscossione procede con pignoramenti di conti correnti, stipendi e crediti verso terzi, spesso ai limiti del rispetto delle norme di legge. Medesime sono le argomentazioni sulle iscrizioni ipotecarie, effettuate senza comunicare nulla prima alla parte in causa.
Sul punto, tuttavia, la legge è molto chiara. È vero che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto della espropriazione forzata ma in ogni caso, come afferma l'ordinanza di Cassazione n. 2879/2016: "va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione vera e propria". E numerose sono le sentenze che si sono susseguite in materia.
Tra le più recenti, si segnala la numero 19667 del 2014, delle Sezioni Unite, che la stessa ordinanza sopraindicata richiama.
In essa si ribadisce che l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da comunicazioni da parte di Equitalia.
La legge in tema di riscossione coattiva delle imposte, art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 specifica che l'amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento.
Si legge nella sentenza
delle Sezioni Unite: "si deve ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell' iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità".La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Tra le varie pronunce della Cassazione, si ricorda anche l'ordinanza n. 14861 del 5 settembre 2012, la quale ha sottolineato la nullità di un atto consequenziale ad un atto presupposto, allorquando non venga dimostrato, dalla parte notificante, la perfezione della notifica di un atto presupposto: "In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, (posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non dell'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva), l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante, e alla cui mancanza - salva l'ipotesi di rilascio di un duplicato, ai sensi del D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8 in caso di smarrimento - non è dato supplire con atti equipollenti, quali la dichiarazione di consegna rilasciata dal dirigente dell'ufficio postale (Cass. nn. 2572 del 1995, 16184 del 2009, 13639 del 2010)".
Con la recente ordinanza, la Cassazione è dunque tornata sull'argomento, riconfermando la nullità di una iscrizione ipotecaria allorchè venga fatta da Equitalia senza che la stessa si sia mai preoccupata di notificare nulla all'esecutato/contribuente.
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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