di Valeria Zeppilli - A partire dal 2012, in forza delle previsioni del decreto legge numero 179 convertito nella legge numero 221/2012, il nostro ordinamento disciplina le cd. startup innovative, ovverosia imprese in possesso di determinati requisiti alle quali sono riconosciuti diversi benefici di carattere fiscale e non (leggi: "Startup innovative: come si costituiscono e quali sono i vantaggi").
Le start up innovative in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, per essere formalmente riconosciute tali e poter godere dei benefici loro riservati, devono iscriversi in un'apposita sezione speciale del registro delle imprese, che tutte le Camere di Commercio sono state obbligate a istituire in forza dell'articolo 25, comma 8, del decreto legge numero 179/2012.
Tale iscrizione garantisce anche la massima pubblicità e la trasparenza.
Più nel dettaglio, l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese avviene automaticamente a seguito del deposito, da parte del legale rappresentante della start up innovativa, di un'autocertificazione con la quale egli attesta che la propria impresa è in possesso dei requisiti precisati dal decreto legge per l'operatività della disciplina speciale.
In particolare, l'autocertificazione dovrà indicare la data e il luogo di costituzione della società con i riferimenti del notaio che ha gestito la pratica, la sede principale e le eventuali sedi secondarie, l'oggetto sociale, la descrizione sommaria dell'attività svolta con espressa indicazione dei dati, anche di spesa, relativi alla ricerca e allo sviluppo, l'indicazione dei soci e delle società partecipate e l'indicazione dei dati (ad eccezione di quelli sensibili) relativi ai titoli di studio e alle esperienze professionali sia dei soci della start up innovativa che del personale che vi lavora.
Le informazioni da fornire, inoltre, riguardano l'indicazione delle eventuali relazioni con incubatori certificati, con investitori istituzionali e professionali o con università e centri di ricerca, l'ultimo bilancio depositato e l'elenco degli eventuali diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
Tutte tali informazioni, come in parte accennato, sono sottoposte al regime di pubblicità e vanno aggiornate almeno ogni sei mesi.
Se si perdono i requisiti necessari affinché un'impresa sia qualificata start-up innovativa, questa è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese. Permane, comunque, l'iscrizione nella sezione ordinaria.
Si sottolinea che anche il mancato deposito dell'attestazione circa la sussistenza dei requisiti da farsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio o comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale comporta la cancellazione dalla sezione speciale, essendo considerata equivalente alla perdita dei requisiti indispensabili per la permanenza.