La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13505/2004), in riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ha stabilito che la mancata audizione del presunto trasgressore (che ne abbia fatto richiesta), da parte dell'Autorità competente a ricevere il rapporto, costituendo violazione di una regola procedimentale prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, determina l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione emanata dalla stessa autorità amministrativa. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che si tratta di un vizio cagionato dalla violazione di regole procedimentali (violazione di legge) riguardanti la sua adozione e che da ciò ne consegue che "il positivo accertamento della sussistenza di tale violazione comporta l'annullamento dell'ordinanza (e non la declaratoria della sua nullità)?.
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