La Cassazione afferma che l'accettazione del diritto di abitazione al posto del contributo esclude ogni altra pretesa dell'ex coniuge

di Marina Crisafi - Se l'ex moglie ottiene l'assegno divorzile in unica soluzione non ha diritto alla pensione di reversibilità del coniuge. Deve ritenersi, infatti, che la regolazione "una tantum" permessa dall'art. 5, comma 8, della legge n. 898/1970 faccia estinguere qualsiasi altra pretesa di contenuto patrimoniale in capo al beneficiario nei confronti dell'altro coniuge. Ad affermarlo è la Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 9054/2016, pubblicata oggi, rigettando la domanda di una donna nei confronti dell'Inps per la pensione di reversibilità dell'ex marito.

Nella vicenda, la donna aveva rinunciato, in sede di divorzio, all'assegno di mantenimento (previsto invece in sede di separazione) ottenendo in cambio il diritto di abitare nella casa di proprietà del de cuius e il comodato sui mobili.

Per la Corte d'Appello, i vantaggi ottenuti dalla donna avrebbero avuto una funzione alternativa rispetto all'assegno divorzile e quindi era da ritenersi sussistente il presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità.

Ma gli Ermellini non la pensano così, giacchè considerato che le pretese economiche dell'ex moglie erano state soddisfatte in un'unica soluzione, riconoscere anche la pensione di reversibilità del de cuius avrebbe significato realizzare una condizione migliore di quella vissuta quando l'ex marito era in vita, visto che all'epoca non godeva dell'assegno periodico, l'unico che è titolo per dare diritto alla pensione.

Tuttavia, prendendo atto del contrasto esistente in materia tra i giudici di legittimità, le spese sono state integralmente compensate.


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