La riforma del processo penale in arrivo estende la procedibilità a querela di diversi reati e ne prevede l'estinzione per condotte riparatorie

di Marina Crisafi - Non si è ancora fatto in tempo a misurare gli effetti della nota operazione "depenalizzazione" del Governo che a breve altre novità saranno apportate al codice penale, sul fronte della procedibilità dei reati e dell'estinzione degli stessi.

La riforma del processo penale in arrivo (che contiene anche la riforma della prescrizione, delle intercettazioni e dell'ordinamento penitenziario, leggi in merito: "Un'altra riforma in arrivo, quella del processo penale"), infatti, prevede espressamente la modifica della procedibilità dei reati di violenza privata e minaccia, ma altresì la delega al Governo per l'estensione della procedibilità a querela per tutti i reati contro la persona e il patrimonio di modesta entità, nonché l'estinzione in presenza di condotte riparatorie da parte del colpevole.

Ecco, in sintesi, le novità:

Il nuovo reato di violenza privata

Il ddl prevede espressamente la modifica del regime di procedibilità dei reati di violenza privata e minaccia.

In ordine al primo, il nuovo art. 610 c.p. punisce con la reclusione fino a quattro anni "chiunque con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa" soltanto dietro "querela della persona offesa".

Rimane invece la procedibilità d'ufficio, soltanto nell'ipotesi di cui al secondo comma, laddove "concorrano le condizioni previste dall'art. 339 c.p.".

In ogni caso, come prevede il nuovo terzo comma, si procederà sempre d'ufficio quando "il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica" ovvero se ricorrono "circostanze aggravanti ad effetto speciale".

Il nuovo reato di minaccia

Quanto alla fattispecie di cui all'art. 612 c.p., invece, rimane ferma la punizione a querela della persona offesa per le ipotesi "base" con la multa fino a 1.032 euro, ma lo stesso regime di procedibilità viene esteso anche alla minaccia "grave" di cui al secondo comma.

Ad essere punita d'ufficio, invece, sarà soltanto l'ipotesi aggravata, quando la minaccia "è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339" ovvero se commessa "a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale".

La delega al Governo

Ad essere novellati non saranno solo i reati di violenza privata e minaccia poiché il ddl contiene altresì un'ampia delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità "a querela" per tutti i reati contro la persona e il patrimonio "che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto" salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

I decreti delegati dovranno essere adottati dall'esecutivo entro un anno dall'entrata in vigore della riforma e inviati alle Camere per il relativo parere.

Estinzione dei reati

Contestualmente all'allargamento della procedibilità a querela per le diverse fattispecie di reato indicate, la riforma introduce nel codice penale l'estinzione del reato per condotte riparatorie.

Secondo il nuovo art. 162-bis c.p., tutti i reati procedibili a querela soggetta a remissione, saranno dichiarati estinti dal giudice "sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato".

Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale (ex artt. 1208 e ss. del codice civile), formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta.

Ma non solo. Quando l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere per cause a lui non addebitabili, potrà chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. Se accoglie la richiesta, il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito.

Le disposizioni si applicheranno anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della riforma e l'estinzione potrà essere dichiarata anche se le condotte riparatorie siano compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il ddl di riforma del processo penale presentato al Senato

Foto: 123rf.com
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