- Amministrazione di sostegno: quando può essere richiesta
- Nomina amministratore di sostegno: come funziona
- Accertamenti e convocazione del giudice tutelare
- Nomina amministratore di sostegno provvisorio
Amministrazione di sostegno: quando può essere richiesta
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L'amministrazione di sostegno è un istituto che permette ai soggetti privi di autonomia di essere affiancati nella gestione della loro vita quotidiana e dei loro affari, limitando il meno possibile la loro capacità di agire.
Essa può essere richiesta non necessariamente a fronte di un'incapacità totale di curare i propri interessi, ma anche a fronte di una incapacità parziale.
Tale incapacità deve essere ovviamente certificata dagli organi di competenza: a fronte di un'incapacità solamente ipotizzata, non sarà possibile procedere alla nomina di un amministratore di sostegno.
Solo una volta riscontrate le particolari difficoltà di un soggetto o le sue ridotte capacità di autonomia, sarà possibile avviare la pratica di nomina, che è relativamente semplice.
Nomina amministratore di sostegno: come funziona
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A tal fine è infatti sufficiente presentare un'istanza al giudice tutelare competente. All'interno di questa istanza vanno indicate le generalità del soggetto da porre sotto tutela, del richiedente e di un eventuale futuro amministratore, oltre che il lasso di tempo entro cui sarà perpetrata l'amministrazione di sostegno: permanente o temporanea a seconda dell'effettiva impossibilità del soggetto cui si riferisce di provvedere ai propri interessi.
A tal fine è inoltre indispensabile specificare quali siano le effettive capacità del potenziale beneficiario precisando quali attività egli è ancora in grado di compiere in autonomia, quali non è assolutamente in grado di compiere e quali è in grado di compiere in affiancamento.
Accertamenti e convocazione del giudice tutelare
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A questo punto il giudice tutelare che abbia ricevuto il ricorso è chiamato a porre in essere tutti gli accertamenti necessari a provvedere, godendo di ampia autonomia.
Egli, ad esempio, convoca il ricorrente e altri soggetti vicini al potenziale amministrato, per ascoltarli di persona in ordine alla richiesta.
In forza di quanto stabilito dall'articolo 407 del codice civile va sempre sentita personalmente la persona cui il procedimento si riferisce.
L'amministratore di sostegno è quindi nominato entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso, anche scegliendo un soggetto diverso da quello indicato nel ricorso. Il giudice vi provvede (come stabilito dall'articolo 405 del codice civile) con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nomina amministratore di sostegno provvisorio
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Se necessario, il giudice adotta i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio.
L'assunzione definitiva dell'obbligo di adempiere all'amministrazione di sostegno, infine, avviene con il giuramento da parte dello stesso amministratore.
Si precisa che, in forza di quanto stabilito dall'articolo 408 del codice civile, la scelta dell'amministratore di sostegno, da farsi con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, va fatta preferendo ove possibile il coniuge non legalmente separato, il convivente stabile, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Si sottolinea che "il procedimento di nomina e regolamentazione dell'amministrazione di sostegno delineato dagli artt. da 404 a 413 c.c. e dall'art. 712-bis c.p.c., a seguito della l. 9 gennaio 2004 n. 6, è dotato di una sua autonomia e peculiarità, che esclude l'applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente richiamate" (cfr., tra le altre Cass. n. 23743/2007).
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