di Marina Crisafi - Da gennaio 2017 per operatori e clienti il tentativo di conciliazione presso il servizio dell'autorità per ogni controversia riguardante le forniture elettriche e gas diventa "il principale luogo di risoluzione delle problematiche tra le parti" e condizione indispensabile per poter eventualmente rivolgersi al giudice. A comunicarlo è direttamente l'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico, con una nota pubblicata sul proprio sito, in conformità a quanto previsto nel nuovo Testo Integrato Conciliazione (TICO) dalla stessa approvato che, dando attuazione al nuovo art. 141, comma 6, lett. C) del codice del consumo, ha introdotto una disciplina organica delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie riformando l'attuale regime che permette di scegliere tra il servizio conciliazione o i reclami di secondo livello allo sportello per il consumatore.
Nel dettaglio, informa l'Aeeg, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non (inclusi i prosumer, cioè coloro che allo stesso tempo sono produttori e consumatori di energia elettrica), dopo il primo reclamo all'operatore, per tutte le problematiche non risolte (o risolte solo parzialmente), dovranno attivare la procedura di conciliazione entro il termine di anno dall'invio del reclamo stesso.
Il tentativo di conciliazione diventa quindi condizione di procedibilità per l'azione giudiziale e il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo tra le parti.
La conciliazione sarà svolta a titolo gratuito per il cliente presso l'apposito servizio dell'autorità, ovvero presso altri organismi previsti dal TICO (incluse le conciliazioni paritetiche delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco degli organismi Adr).
Ad essere ridotti saranno anche i tempi, in quanto la conciliazione dovrà concludersi entro 90 giorni (con lo svolgimento del primo incontro entro 30 giorni dalla domanda) e sono previste vie più rapide di risoluzione nel caso in cui il cliente documenti nella domanda presentata la sospensione della fornitura per una fattura contestata. In tal caso, infatti, la fissazione del primo incontro dovrà avvenire entro 15 giorni dalla domanda e la parte, a differenza dei casi standard, non potrà chiederne il rinvio.
Qui il testo della delibera 209/2016/E/com, disponibile anche sul sito dell'Autorità
La delibera dell'Aeeg 209/2016