di Lucia Izzo - Ribattezzata "Legge salva suicidi", la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, si rivolge a consumatori e piccoli imprenditori i quali hanno accumulato ingenti debiti nei confronti di società finanziarie: l'intervento legislativo offre una procedura di ristrutturazione volta a "tagliare" gli importi ricorrendo al cd. "piano del consumatore" (per approfondimenti: Che cos'è il cd. "piano del consumatore").
Quest'ultimo rappresenta sostanzialmente un piano per rinegoziare con i creditori la propria situazione debitoria.
Negli ultimi anni sono diverse le decisioni intervenute per realizzare quanto previsto dalla legge, una fase sperimentale che ha dato i suoi frutti.
Tagliare il debito con Equitalia? Adesso si può!
Il Tribunale di Busto Arsizio in una sentenza del 2014 ha ridotto il debito di una contribuente nei confronti di Equitalia di una percentuale superiore all'85%. attraverso il meccanismo del piano del consumatore (vedi anche: Tagliare il debito con Equitalia? Adesso si può!).
È necessario che il richiedente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, che sostanzialmente non consente di risanare il credito, non deve esser soggetto a procedure concorsuali e, se non ha richiesto il piano nei cinque anni precedenti, può avanzare la proposta.
Insieme alla proposta, inoltre, va depositato l'elenco di tutti i creditori, nel quale devono essere indicate anche le somme dovute, i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
A tale elenco si aggiungono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'attestazione circa la fattibilità del piano e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proponente e della sua famiglia, corredato dell'indicazione circa la composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia.
Alla proposta di piano del consumatore deve essere infine allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi.
Si tratta di una procedura snella e il piano, dopo l'omologazione del Tribunale, diviene vincolante per tutti i creditori che potranno unicamente contestarne la convenienza.
Poteri di controllo del Tribunale
Il Tribunale di Bergamo, II sezione civile, nella sentenza del 16/12/2014 ha chiarito che "Al giudice spetta pertanto in primis la verifica in merito all'esistenza del presupposto soggettivo integrato dalla qualità di consumatore e del presupposto oggettivo del sovraindebitamento, nelle due diverse forme in cui può essere integrato; in secondo luogo la verifica inerente alla elaborazione di un piano, a contenuto libero e atipico, di soddisfacimento del ceto creditorio. Va ulteriormente accertata la presenza delle condizioni di ammissibilità formali, cioè di tutti i documenti che devono accompagnare la proposta di piano".
Inoltre "Tra le norme imperative di indispensabile applicazione, a presidio del cui rispetto si pone l'organo giurisdizionale, vanno ricordate quella che condiziona il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati alla preferibilità del trattamento proposto rispetto a quanto deriverebbe dalla liquidazione a valore di mercato dei beni sui cui il privilegio insiste, nonché quella che impone il pagamento integrale del credito vantato dall'erario per IVA e ritenuta d'acconto. Gli ulteriori profili sui quali interviene il controllo giurisdizionale sono meritevolezza, fattibilità e convenienza".
Inoltre, come aggiunto dal Tribunale di Ravenna in un decreto del 17 dicembre 2014, è demandata al giudice la verifica preventiva "del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 cui deve aggiungersi, con riferimento a questo tipo di procedimento, anche la circostanza che risulti già prima facie la carenza delle condizioni per la successiva omologazione ai sensi di quanto previsto dal citato art. 12 bis co. 3. La richiesta del debitore può essere rigettata se mancano tali requisiti previsti dalla legge".
Inammissibilità del piano
Sul rigetto della proposta, il Tribunale di Firenze, 27 agosto 2012, ha chiarito "deve essere rigettato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità del piano prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 3 del 2012".
Inoltre, Tribunale di Asti, con provvedimento del 18 novembre 2014, ha chiarito che "deve ritenersi non ammissibile la proposta tutte le volte in cui non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, dell'art. 7, L 3/2012) e immediato (salva la moratoria di cui al comma 4 dell'art. 8 L 3/2012) dei creditori privilegiati".
Aggiunge che tale inammissibilità si ricava dai seguenti elementi:
1) tenore letterale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo a mente del quale "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,.., avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi";
2) esclusione del credito privilegiato dal computo dei crediti necessari ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'omologazione dell'accordo (che non si giustificherebbe se non in virtù del pagamento integrale e immediato dei privilegiati, salve le deroghe di cui agli artt. 7 e 8 L 3/2012);
3) previsione del venir meno della moratoria nell'ipotesi di vendita del bene sul quale insiste la causa di prelazione.
Assistenza di un difensore
Il Tribunale di Vicenza, nel decreto del 29 aprile 2014, ha ritenuto necessaria l'assistenza tecnica del debitore nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento
Questa si desume da alcune particolari circostanze:
1) la proposta (con o senza piano) è in sostanza una domanda giudiziale (rivolta al giudice) con il fine di comporre una crisi finanziaria, quindi in presenza di interessi contrapposti, ed ha la forma del ricorso;
2) il ricorso è introduttivo di una procedura, così come definita dallo stesso art. 6 l. n. 3/2012;
3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale, individuato sulla base di criteri tecnici di competenza;
4) essa presenta fasi potenzialmente contenziose riguardanti l'ammissibilità, la decisione di merito, le eventuali contestazioni in sede di omologazione, ed i conseguenti reclami; la sostituzione del liquidatore e la risoluzione di controversie sulla violazione di diritti soggettivi, ex art. 13, co. 2, l. n. 3/2012;
5) l'assistenza di un legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, contrapposti ad altri, può non essere necessaria (finché non si aprano fasi contenziose in senso stretto), se nell'O.C.C. che concretamente presenta la domanda (che auspicabilmente sarà composto da diversi professionisti, con competenze tecniche diversificate) vi sia anche un legale, che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.
Non necessaria la par condicio creditorum
Il Tribunale di Ascoli Piceno, nel testo omologa datato 3 aprile 2014 ha chiarito che nessuna disposizione sancisce l'obbligatorietà del rispetto della par condicio creditorum, con la conseguenza che essa non deve ritenersi vincolante (per approfondimenti: Il piano del consumatore al vaglio del Tribunale di Ascoli Piceno)
Il decreto rileva, inoltre, anche il piano del consumatore sia atipico rispetto alle altre procedure concorsuali: ai fini dell'omologa, infatti, non è necessario il consenso dei creditori ma ciò che rileva è solo la valutazione del giudice circa la fattibilità della proposta e la meritevolezza della condotta del debitore.
Il giudice ha individuato quindi un necessario elemento che differenzia il procedimento relativo al piano del consumatore rispetto a quello concernente l'accordo di ristrutturazione: quest'ultimo, infatti, può essere omologato solo se vi abbia aderito un numero di creditori idonei a rappresentare almeno il 60% del valore dei crediti, mentre nel piano del consumatore, invece, il consenso del ceto creditizio è a tal fine irrilevante.
La definizione di consumatore
In tema di procedura di sovraindebitamento, la Corte di Cassazione, sezione I civile, nella recente sentenza 1869/2016, ha stabilito che consumatore è "solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali"
Atti in frode ai creditori
Per il Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del 11/3/2015, la domanda di omologazione va rigettata in caso di atti in frode ai creditori.
Infatti, è a stessa legge a prescrivere la verifica, prima del ricorso per accedere alla procedura, se siano stati compiuti dal debitore atti in frode ai creditori: nel caso sottoposto al Tribunale emiliano, il debitore, con una scrittura privata, aveva costituito un trust al fine di preservare l'integrità del patrimonio personale e garantire i suoi eredi da eventuali vicende personal, conferendo al trust, successivamente, la quota di proprietà di due immobili.
Tale procedura non sempre persegue finalità lecite, potendo portare all'elusione di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio ed il giudice ha, quindi, rilevato che quello esaminato avesse lo scopo di sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto del conferimento.
Quindi, sussistendo un atto in frode compiuto dal debitore in data anteriore alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l'accordo proposto ai creditori non avrebbe potuto essere omologato.
Il Tribunale di Ravenna con decreto del 17/12/2014 ha rigettato il piano del consumatore per aver questi assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempiere.
Si rammenta che l'art. 12 bis Legge 3/2012 prevede quale causa ostativa all'omologazione del piano del consumatore, quando ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
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