di Lucia Izzo - La circostanza che l'avvocato non possa pagare le spese di viaggio per comparire all'udienza disciplinare, non rappresenta un legittimo impedimento tale da provocare la rimessione in termini in caso di assenza o il rinvio dell'udienza. Ciò potrebbe avvenire solo in caso di assoluto impedimento a comparire e non in presenza di una qualsiasi situazione di difficoltà.
Lo ha disposto il Consiglio Nazionale Forense in una sentenza del 23 luglio 2015 (qui sotto allegata) pubblicata in questi giorni sul sito istituzionale.
Nella vicenda, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine aveva inflitto la sanzione disciplinare della radiazione ad un avvocato che aveva convinto una sua cliente (affetta da cerebropatia neonatale, pur non interdetta né inabilitata) a rilasciargli procura speciale ad operare su un conto corrente appositamente aperto dalla stessa affinché vi fossero accreditate le somme conseguite dalla cliente a titolo di successione ereditaria (oggetto del mandato professionale).
All'avvocato veniva, pertanto, addebitata la plurima violazione del codice deontologico forense (artt. 5, 6, 15, 35, 43 e 60), per aver approfittato delle evidenti condizioni di minorazione dello sviluppo mentale della cliente.
Nelle more tra l'apertura dell'esposto e quella del procedimento disciplinare, l'avvocato chiedeva ed otteneva dal COA di Udine nulla osta per il trasferimento all'Ordine di Reggio Calabria.
Veniva, inoltre, prima dell'udienza fissata per il dibattimento disciplinare, rinviato a giudizio per i medesimi fatti e per i reati di cui all'art. 643 c.p (Circonvenzione di persone incapaci) 646 c.p. (Appropriazione indebita), in continuazione e con l'aggravante dell'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, e 640 (Truffa), in continuazione e con l'aggravante dei motivi abietti e futili.
A seguito degli sviluppo processuali penali, l'imputato veniva condannato in via definitiva per i reati contestatigli.
Di seguito il COA di Udine disponeva la prosecuzione del procedimento disciplinare, fissando l'udienza per la trattazione alla quale il professionista non compariva, adducendo ragioni di difficoltà economica e chiedendo per l'effetto la sua audizione per rogatoria dinanzi al COA di Reggio Calabria, non potendo sostenere le spese di viaggio.
Il ricorso al Cnf, articolato su diversi motivi, viene rigettato. Sul punto, il Consiglio chiarisce, richiamando precedenti di legittimità, che l'avvocato impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell'Ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio Nazionale Forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore (Cass. 3670/2015) e che l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà (Cass. 1715/2013).
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015