di Marina Crisafi - Nell'ipotesi di contestazioni sulla notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha l'onere di provare la concreta riferibilità dell'avviso di ricevimento all'atto che sostiene di aver notificato, per cui è opportuno, conservarne copia anche oltre i cinque anni, laddove il credito non sia stato ancora recuperato, sì da poter presentare, a richiesta, idonea prova documentale. È quanto affermato dalla Cassazione, nella recente ordinanza n. 7615/2016, rigettando il ricorso proposto da Equitalia contro una sentenza della Ctr Abruzzo che aveva annullato le intimazioni di pagamento indirizzate a un contribuente ritenendo che "a fronte dell'accertata impossibilità di verificare la corrispondenza delle notifiche prodotte dalla concessionaria alle cartelle prodromiche, fosse irrilevante la questione della ritualità delle notifiche delle cartelle, nemmeno in discussione, proprio in ragione della mancata produzione delle cartelle al fine dimostrare la corrispondenza delle notifiche alle cartelle medesime".
Non convince la tesi difensiva dell'esattore, che sosteneva di non aver alcun obbligo di esibire l'originale delle cartelle in giudizio, essendo soltanto tenuta alla conservazione per cinque anni della matrice con la relazione dell'avvenuta notificazione o della ricevuta in caso di spedizione a mezzo posta.
Per gli Ermellini, l'impugnazione non coglie nel segno, giacché la ratio della sentenza impugnata lungi dal riguardare la pretesa di deposito dell'originale delle cartelle, era relativa solo alla prova della riferibilità delle notifiche prodotte dal concessionario alle cartelle di pagamento, "mancando le quali era evidentemente impossibile collegare il numero della cartella alla notifica".
Per cui, la Ctr ha agito in piena conformità al principio, anche di recente affermato dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 5410/2015), in base al quale è "precipuo interesse dell'esattore, nonché preciso onere improntato alla diligenza, conservare, in caso di mancata riscossione dei tributi nel quinquennio e in occasione di rapporti giuridici ancora aperti e non definiti, la copia della cartella oltre i cinque anni, per tutto il periodo in cui il credito portato ad esecuzione non sia stato recuperato, in modo da conservarne prova documentale ostensibile, anche a richiesta dei soggetti legittimati, nelle varie fasi di definizione del rapporto, onde poter compiutamente esercitare le prerogative esattoriali".