di Marina Crisafi - Nel pignoramento presso terzi, il creditore procedente non può notificare l'ordinanza di assegnazione in forma esecutiva al terzo pignorato contestualmente all'atto di precetto, se prima non lo ha informato dell'assegnazione stessa. Si configura, infatti, un "abuso dello strumento esecutivo" e le spese sostenute per il precetto restano esclusivamente a carico del creditore. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 9390/2016 (qui sotto allegata), in una vicenda in cui l'ordinanza di assegnazione ottenuta dai creditori non costituiva titolo esecutivo contro il debitore originario (l'Inpdap) bensì contro il terzo assegnato, ossia la banca di Roma.
In tali casi, si legge in sentenza, si determina "una cessione coattiva del credito, con una modificazione soggettiva dell'originario rapporto tra il debitore esecutato ed il suo debitore, terzo pignorato". Modificazione della quale quest'ultimo deve essere informato in base al principio che si desume dall'art. 1264, 1° comma, c.c., dettato per la cessione del credito.
Da qui l'affermazione del seguente principio di diritto: "in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione".
Con il corollario che laddove il precetto, redatto di seguito all'ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, non venga preceduto dalla preventiva comunicazione (con un "termine ragionevole" non inferiore a dieci giorni) "è inapplicabile l'art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente". Tale vizio, può essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione.
Cassazione, sentenza n. 9390/2016