La Cassazione (sentenza n. 5635/2002) ha ribadito che ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto di una compravendita, l'indicazione dei confini che concerne punti oggettivi di riferimento esterni assume valore decisivo
Accade, talvolta, che nella stipula di una compravendita immobiliare le parti non abbiano dato indicazioni esatte sul bene oggetto del loro contratto.
Spesso, ad esempio, vengono indicati dati catastali errati generandosi così confusione nell'identificazione dell'oggetto della compravendita.
A tale inconveniente è però possibile ovviare se nel contratto sono stati indicati correttamente i confini.
La Corte di Cassazione ha infatti ribadito (sent. 18 aprile 2002 n.5635) che ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto di una compravendita, l'indicazione dei confini - che concerne punti oggettivi di riferimento esterni - consentendo perciò la massima precisione, assume valore decisivo e prevalente rispetto alle altre risultanze probatorie, ed in particolare ai dati catastali, sia allorché si risolva nella descrizione dell'intero perimetro, sia, a maggior ragione, quando trovi conferma in altri dati obiettivi incontrovertibilmente conducenti al fine, come la dettagliata descrizione della composizione e della collocazione dell'unità immobiliare nell'ambito di un più vasto complesso, così eliminando ogni margine di dubbio circa la materiale consistenza dell'unità stessa.?
La Corte ha rilevato che il ricorso ai dati catastali, che spesso sfuggono alla diretta percepibilità da parte dei contraenti, ha solo carattere sussidiario essendo ammesso unicamente nell'ipotesi di indicazioni inadeguate o imprecise in ordine ai confini.

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