di Marina Crisafi - Piano bar, deejay o serata musicale che sia, se organizzata in un bar, un ristorante o in ogni caso in un locale che non ha per attività principale quella dell'intrattenimento, non necessita di autorizzazione.
Sebbene, l'art. 68 del TULPS (il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) preveda che "senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti", la norma può trovare applicazione soltanto ed esclusivamente quando la serata musicale costituisce l'attività primaria esercitata dall'intrattenitore, come ad esempio nel caso di una discoteca.
Una conferma in tal senso è arrivata dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale la norma non può applicarsi ad un bar o a un ristorante, seppure di rilevanti dimensioni, la cui principale attività rimane quella di somministrazione di cibo e bevande.
Nella vicenda, il Tar Puglia - Lecce (con sentenza n. 3171/2015) aveva accolto il ricorso del titolare di un bar annullando l'ordinanza con cui il comune di Gallipoli aveva disposto la cessazione dell'attività di intrattenimento musicale effettuata, con deejay e musica di accompagnamento all'apertura, per violazione dell'art. 68 del TULPS (leggi: "Al bar non serve l'autorizzazione per la serata con musica e dj").
Per il giudice pugliese, con riferimento al bar, anche se di dimensioni rilevanti e inserito in un contesto molto turistico come quello di Gallipoli nel periodo estivo, si esula dalla previsione di cui all'art. 68 TULPS, giacché la messa in onda di brani musicali effettuata dall'esercente ha il solo scopo di attirare potenziali avventori, spinti ad accedere al locale anche in ragione della serata offerta.
Tale attività, ha ritenuto il Tar, rimane "ancillare" e "servente" rispetto a quella primaria rappresentata dalla somministrazione di cibi e bevande, cosa che emerge dall'assenza di quegli indici sintomatici (come il pagamento di un biglietto per l'ingresso, la pubblicizzazione dell'evento, la maggiorazione del costo della consumazione, ecc.) che, combinati tra loro, consentono di affermare la natura primaria, con carattere imprenditoriale, dell'intrattenimento musicale svolta dall'esercente il locale commerciale.
Per cui, in presenza di dati discordanti, non può attribuirsi particolare rilievo alla presenza di strumentazione musicale e del dj incaricato della scelta dei brani musicali, al fine di desumere la natura imprenditoriale dell'attività, essendo tali elementi del tutto compatibili anche con attività di intrattenimento secondarie rispetto a quella prevalente di somministrazione di cibi e bevande.
Da qui, la conferma che il titolare di un esercizio dedito a quest'ultima attività, come un bar o un ristorante, non dovrà chiedere alcuna autorizzazione per organizzare una serata di musica.