di Valeria Zeppilli - Il d.l. banche, da poco entrato in vigore, ha modificato in maniera sostanziale e per l'ennesima volta il mondo delle esecuzioni (leggi: "La nuova riforma del processo esecutivo, in vigore da oggi").
Tra le diverse novità introdotte, una particolare attenzione la meritano le previsioni relative alla custodia dei beni immobili pignorati.
Il decreto legge numero 59/2016, infatti, semplifica notevolmente tale aspetto della procedura che, a seguito della riforma del 2005, era stato reso un po' macchinoso.
Più nel dettaglio si stabilisce, innanzitutto, che nell'attuare il provvedimento di liberazione il custode non deve osservare le formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile ma deve attenersi soltanto alle disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare.
In secondo luogo, e in maniera ancor più interessante, il d.l. banche prevede che per attuare l'ordine del giudice il custode può sia nominare ausiliari che avvalersi della forza pubblica.
Evidente è l'intento di tutelare le ragioni di chi abbia acquisito un diritto sul bene pignorato quale assegnatario o acquirente in vendita forzata. Di certo accanendosi in maniera molto dura sul debitore esecutato che, magari, è stato privato della propria abitazione.
Si tratta, in ogni caso, di una previsione momentaneamente sospesa dato che la sua entrata in vigore è espressamente posticipata a un momento successivo rispetto alla conversione del decreto, dato che la nuova norma si dovrebbe applicare solo ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente al decorso di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge.
Bisogna quindi innanzitutto comprendere se in fase di conversione le nuove caratteristiche della custodia saranno confermate o se, anche in ragione della severità che le connota, saranno modificate o soppresse.
Ma le novità relative al "mondo della custodia" non finiscono qui.
Il d.l. in commento, infatti, ne prevede anche un'altra rilevante e immediatamente operativa.
Mediante una modifica dell'articolo 560 del codice di procedura civile, più nel dettaglio, si prevede che coloro che sono interessati a presentare offerte di acquisto devono farne richiesta mediante il portale delle vendite pubbliche avendo cura di non renderla nota a persona diversa dal custode.