di Valeria Zeppilli - Come noto, il nostro ordinamento penale sanziona l'oltraggio a pubblico ufficiale, ovverosia il comportamento posto in essere da chi offende l'onore e il prestigio di tale soggetto mentre compie un atto di ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
Affinché il reato di configuri, inoltre, è necessario che il comportamento censurato sia posto in essere in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone.
A prevederlo, in particolare, è l'articolo 341-bis del codice penale.
Se tuttavia quanto disposto dalla norma non dovesse essere chiaro a tutti, basta guardare alla giurisprudenza per comprendere gli esatti confini della disciplina sanzionatoria.
Ed è proprio degli ultimi giorni una pronuncia con la quale i giudici di legittimità hanno chiarito che, come da orientamento ormai consolidato, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che gli i presenti abbiano la possibilità di udire le parole oltraggiose, non essendo invece necessario che gli stessi le sentano effettivamente.
Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza numero 15440/2016, depositata il 13 aprile 2016 (qui sotto allegata), con la quale la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha sancito che, considerando che il bene giuridico fondamentale che l'articolo 341-bis del codice penale tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, già solo il fatto che le parole possano essere udite dai presenti rappresenta un aggravio psicologico idoneo a compromettere la prestazione del pubblico ufficiale e, di conseguenza, integra l'ipotesi delittuosa.
Esse, infatti, disturbano comunque la vittima mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse per lui e per l'amministrazione della quale fa parte e ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
Così nel caso di specie la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un uomo condannato per il reato di cui all'articolo 341-bis c.p. per aver rivolto invettive contro un appuntato della guardia di finanza: data la presenza di più persone al momento del fatto, a nulla rileva che le stesse abbiano effettivamente udito le frasi pronunciate dall'imputato.
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