di Roberto Paternicò - Con delibera Consob del 4 Maggio 2016 (G.U. n.116 del 19 Maggio 2016) è stato istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
Analogo all'ABF (Arbitro bancario finanziario) creato dalla Banca d'Italia, ma con competenze diverse, L'ACF si occupa di "controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF (servizi ed attività d'investimento), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013" (Art.4, comma 1 del Regolamento).
Potranno adire l'ACF, cosi come previsto dall'art.2 lett.g del Regolamento, solo "gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2- quater, lettera d), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF."
Sono legittimate, quindi, a potersi rivolgere all'ACF tutte le persone fisiche e giuridiche, escluse le controparti qualificate, quali: "gli enti creditizi, le imprese di investimento, le compagnie di assicurazione, gli OICR, le SGR, i fondi pensione, gli altri investitori istituzionali, i governi nazionali e regionali, gli enti incaricati della gestione del debito pubblico, gli enti dedicati alla cartolarizzazione degli attivi, le banche centrali e le istituzioni internazionali e sovranazionali (Banca Mondiale, FMI, BCE, BEI, etc.). Possono essere classificati come clienti professionali anche: a) le grandi imprese, al ricorrere di determinate condizioni, b) i clienti non rientranti nelle tipologie in precedenza citate, a condizione che rivolgano esplicita richiesta all'impresa di investimento (cd. "clienti professionali su richiesta") e che ricorrano i casi, le condizioni e le procedure descritte nell'Allegato II, Sezione II, della Direttiva 2004/39/CE."
I soggetti verso cui sarà possibile agire sono: "i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del TUF (banche, sim, sgr, sicav etc.), anche con riguardo all'attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31 del TUF; la società Poste Italiane (Divisione Servizi di Banco Posta) autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all'attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF; i gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 50-quinquies del TUF; le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi".
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