di Marina Crisafi - Nessuna giustificazione per l'avvocato che non adempie agli obblighi formativi. Né la povertà, né l'impossibilità di lavorare valgono a sospendere la sanzione disciplinare. Ad affermarlo, sono le sezioni unite della Cassazione con l'ordinanza n. 10926/2016, pubblicata il 26 maggio, rigettando la domanda di un legale che chiedeva la sospensione della sanzione della censura irrogatagli per aver violato gli obblighi formativi.
Per gli Ermellini ciò che conta è il non aver rispettato le regole professionali e del codice deontologico.
A nulla valgono le doglianze del professionista che lamentava condizioni di indigenza, aggravate dal fatto che la sanzione gli precludeva l'attività di difensore d'ufficio che rappresentava la sua unica fonte di reddito.
Secondo il supremo consesso, infatti, la richiesta è manifestamente infondata, in quanto le motivazioni addotte non sono "plausibili" e dunque inidonee a giustificare "l'esigenza di sospendere la sanzione irrogatagli".
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