La Cassazione ricorda che la compensazione può avvenire solo per soccombenza reciproca o motivi gravi espressamente motivati

di Marina Crisafi - E' illegittima la compensazione delle spese processuali motivata solo sul contrasto esistente in giurisprudenza. Lo ha sancito la Cassazione, con l'ordinanza n. 10917/2016 di ieri (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un contribuente acquirente di un immobile che, nonostante l'estinzione della causa per la conservazione dei benefici fiscali sulla prima casa, si era visto addebitare la metà delle spese di giudizio instaurato contro l'Agenzia delle Entrate, per via delle oscillazioni della giurisprudenza di merito in materia.

Gli Ermellini hanno colto l'occasione per ribadire che l'art. 92, 2° comma, c.p.c., nella versione novellata dalla l. n. 69/2009, applicabile ratione temporis, dispone che il giudice può compensare le spese, "in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre 'gravi ed eccezionali ragioni' esplicitamente indicate nella motivazione".

Per cui il giudice non può limitarsi a compensare "per motivi di equità" non altrimenti specificati, anche perché nonostante il carattere elastico dato alla norma dal legislatore che ha affidato al giudice l'adeguamento della stessa al caso concreto e al contesto storico-sociale o a speciali situazioni, è richiesta un'interpretazione specifica, "con un giudizio censurabile in sede di legittimità in quanto fondato su norme giuridiche" e l'esplicita indicazione in motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni, che devono riguardare "specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa".

Pertanto, "la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può - certo ricondursi alla nozione di gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma - trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni".

Cassazione, ordinanza n. 10917/2016

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