- Compiuta giacenza atti giudiziari: la disciplina
- Ritiro atto non consegnato
- Giurisprudenza sulla compiuta giacenza
Compiuta giacenza atti giudiziari: la disciplina
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La compiuta giacenza degli atti giudiziari si perfeziona una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data da quando, con lettera raccomandata, il destinatario della notifica non rinvenuto è stato avvisato del tentativo di consegna dell'atto e del deposito dello stesso presso la casa comunale.
Il perfezionamento della compiuta giacenza comporta il perfezionamento della notifica.
A prevederlo, più nel dettaglio, è l'articolo 8 della legge numero 890 del 20 novembre 1982.
In esso si precisa che una volta che siano trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbiano curato il ritiro al mittente viene immediatamente restituito l'avviso di ricevimento.
In calce a tale avviso vanno indicati sia la data del deposito, che i motivi che lo hanno determinato. Va poi scritto "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e va precisata la data di restituzione.
Da tale momento la notifica si intende perfezionata.
Ritiro atto non consegnato
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Per tornare in possesso dell'atto non consegnato, tuttavia, il mittente dovrà attendere sei mesi: è questo infatti il termine che, indipendentemente dalle finalità della notifica, il destinatario ha per il ritiro.
Se anche il semestre è infruttuosamente decorso, il piego è restituito con annotazione in calce ancora una volta della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che lo hanno determinato, oltre che dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione.
Giurisprudenza sulla compiuta giacenza
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La lettera della legge è chiara ma, nonostante ciò, la giurisprudenza è comunque intervenuta più volte a ribadire quanto disposto dalla legge numero 890/1982:
Cassazione n. 14910/2022
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 25351 del 2020); le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, I. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente 'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa (Cass. n. 6089 del 2020); la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione (Cass. n. 4657 del 2020).
Cassazione n. 9806/2022
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa; in particolare, occorre dunque avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo; l'avviso di ricevimento è, infatti, parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la <> della spedizione della <>, quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno <> (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario.
Cassazione n. 25140/2020
In caso di notifica a mezzo del servizio postale, nell'ipotesi di irreperibilità relativa è prevista la compilazione di due avvisi di ricevimento: il primo, di colore verde, conforme al modello di cui all'art. 2 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, relativo alla raccomandata che contiene l'atto, viene presentato dall'ufficiale giudiziario all'ufficio postale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, unitamente alla busta chiusa contenente l'atto da notificare di cui al comma 2, e poi completato dall'addetto al recapito in base agli esiti della notifica; il secondo, relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), viene redatto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, a cura dell'agente postale all'atto dell'invio della raccomandata spedita quando non sia stato possibile notificare l'atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro. La comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo centrale per tale modalità di notifica in quanto ha la finalità di dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito a cura dell'operatore postale presso il punto di deposito più vicino. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, va inviato in busta chiusa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda; deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro del piego entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita per "compiuta giacenza" trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.
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