La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 22346/2004) ha stabilito che l'ex coniuge che voglia interrompere i termini della separazione per ricucire il vincolo matrimoniale, deve dare la prova della effettiva "ricostruzione dell'affectio coniugalis, intesa come integrale ricomposizione dei rapporti caratterizzanti il vincolo matrimoniale, non essendo sufficiente una mera temporaneità ed occasionalità della ripresa della convivenza".
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