di Lucia Izzo - Anche un basolo sconnesso può costituire insidia stradale e se il pedone ci inciampa e cade ha diritto al risarcimento del danno. E trattandosi di una anomalia "non fisiologica" ma "patologica" della strada va escluso che debba essere il danneggiato a dimostrare l'impossibilità di avvedersi del basolo "semovente" sulla strada. Sarà il comune a dover dimostrare (per abdare esente da responsabilità) che il pedone ha violato le elementari regole di prudenza.
Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo, terza sezione civile, nella sentenza n. 2876/2016 pubblicata il 25 maggio (giudice monocratico Davide Romeo), che ha accolto il ricorso dell'infortunato a cui il Comune dovrà risarcire oltre 4.100,00 euro.
Il giudice siciliano afferma che in una comunità mediamente civilizzata appare giustificato aspettarsi un andamento almeno tendenzialmente regolare della strada.
Indubbiamente incidenti del genere possono avvenire anche per una condotta colposa dell'utente, ma è l'amministrazione a doverlo dimostrare.
In sostanza, per esimersi da responsabilità l'ente locale avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, ovverosia la violazione da parte del pedone delle regole di accortezza che gli avrebbero consentito di accorgersi dell'insidia.
Nella fattispecie il Tribunale ha applicato le Tabelle di Milano per il calcolo del danno biologico specificando che queste garantiscono l'equità di trattamento risarcitorio in tutto il Paese in attesa di un'unica tabella da poter applicare uniformemente.
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