di Lucia Izzo - Va annullata la multa al Condominio che aveva fatto rimuovere le fioriere posizionate lungo il prospetto dell'edificio senza effettuale la segnalazione di inizio attività all'amministrazione: l'attività, correttamente inquadrata quale intervento di manutenzione straordinaria, ma non riguardante parti strutturali dell'edificio, avrebbe richiesto unicamente la C.I.L.A., Comunicazione di inizio lavori asseverata.
Lo ha stabilito il Tar Lazio, seconda sezione, nella sentenza n. 463/2016 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso di un Condominio annullando la determinazione dirigenziale del Comune.
L'ente di gestione era stato condannato al pagamento, a favore dell'amministrazione, di € 7.500,00 conseguente alla realizzazione di opere abusive.
La sanzione pecuniaria in questione è stata irrogata sul presupposto dell'avvenuta violazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, a seguito dell'accertamento dell'esecuzione della seguente opera edilizia: "rimozione fioriere, per una lunghezza di circa m. 25, lungo il prospetto dell'edificio".
Nonostante tale intervento sia correttamente qualificabile come manutenzione straordinaria, ma che non riguarda parti strutturali dell'edificio, il TAR ha ritenuto non necessaria l'applicazione della normativa in tema di lavori effettuati in assenza di S.C.I.A. da parte dell'Amministrazione.
L'opera, in quale tale, è infatti assoggettata al regime dell'edilizia libera previa presentazione di C.I.L.A. ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza dell'inapplicabilità della sanzione pecuniaria nella misura irrogata dall'Amministrazione nel caso di specie.
Pertanto, il ricorso va accolto e l'atto impugnato annullato.
Tar Lazio, sent. 463/2016• Foto: 123rf.com