di Lucia Izzo - La corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF) spetta alle stesse condizioni e modalità in base a cui, secondo la normativa statale, vengono erogati ai lavoratori italiani nelle sue medesime condizioni, anche per quanto riguarda gli immigrati, disoccupati e con familiari a carico che non sono in Italia, in regime di parità e senza alcuna discriminazione in ragione della propria cittadinanza.
Lo ha affermato il Tribunale di Venezia, nella sentenza n. 376/2016 (qui sotto allegata) pubblicata il 18 maggio.
Il giudice ha accolto il ricorso di un tunisino residente in Italia con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il quale ha evidenziato di percepire il sussidio di disoccupazione (Mini ASpl) e di essere in possesso dei requisiti reddituali e familiari richiesti dalla normativa nazionale per l'erogazione degli assegni familiari.
Tale domanda è stata respinta dall'Inps perché il ricorrente, essendo disoccupato, non sarebbe stato un lavoratore (come richiesto non solo dalla normativa nazionale ma anche dalla Convenzione italo-tunisina di sicurezza sociale all'art. 23 c. 2 ) né sarebbe potuto essere ad esso assimilato ai fini del beneficio in oggetto.
Di diversa opinione il Tribunale, secondo cui il ricorrente, pur disoccupato involontario, rientrerebbe nella categoria di soggetti che possono beneficiare degli assegni familiari secondo le previsioni dell'art. 2 del d.l. 68/88 conv. in l. 153/88 a favore di lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente.
Appare, infatti, incontestato che egli fruisca della cd. mini ASpl (ovvero della indennità di disoccupazione a requisiti contributivi ridotti spettante ai lavoratori rimasti involontariamente privi di occupazione) che è pertanto una prestazione derivante da lavoro dipendente.
Il diritto azionato trova il suo fondamento anche nel principio di parità di trattamento dei cittadini extracomunitari lungo soggiornanti con i cittadini comunitari di cui alla direttiva comunitaria n. 2003/109/CE che ha posto il generale principio di parità di trattamento degli extracomunitari lungo soggiornanti con i cittadini comunitari per quanto riguarda in particolare le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale.
In base alla convenzione italo-tunisina per la sicurezza sociale del 7.12.84 resa esecutiva con l. 735/86, il ricorrente ha diritto agli assegni familiari in quanto soggetto equiparabile al lavoratore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana per beneficiare degli assegni familiari anche se i suoi familiari risiedono in Tunisia.
In conclusione il ricorso va accolto accertandosi il diritto del ricorrente alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare (ANF) - ove sussistenti i requisiti reddituali - con condanna dell'Inps al pagamento delle somme dovute oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Trib. Venezia, sent. n. 376/2016