di Valeria Zeppilli - Quando un soggetto muore, i suoi diritti e le sue obbligazioni, pur se con alcune eccezioni, si trasmettono egli eredi. Allo stesso modo si trasmettono alcuni contratti in corso di esecuzione.
Con particolare riferimento alle obbligazioni del defunto, tra le quali rientrano anche i debiti, l'erede che accetti tale qualità sarà quindi tenuto a farsene carico unitamente ai diritti che pure gli spettano in forza della trasmissione ereditaria.
Obbligazioni di carattere strettamente personale
È importante sottolineare che il nostro ordinamento esclude dall'eredità le obbligazioni (così come i diritti) che hanno un carattere strettamente personale. Si tratta, in sostanza, di quelle obbligazioni che hanno per oggetto una prestazione di fare e per le quali, pertanto, non è indifferente che l'adempimento provenga da una persona diversa da quella che vi era originariamente tenuta. L'esempio di scuola è rappresentato dal gestore di affari altrui, la cui obbligazione non si trasmette ai successori.
Restano invece trasmissibili le obbligazioni in denaro, che non possono essere considerate di carattere strettamente personale.
Ripartizione dei debiti tra gli eredi
Ma in quale proporzione gli eredi sono tenuti a rispondere dei debiti del de cuius?
A chiarirlo è l'articolo 752 del codice civile, il quale sancisce che al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari i coeredi contribuiscono tra loro in proporzione delle loro quote ereditarie.
Ciò ad eccezione del caso in cui il defunto abbia disposto diversamente con testamento.
In realtà, deve ritenersi che anche i coeredi possono derogare all'unanimità a tale previsione, sia quando procedono alla divisione contrattuale, sia quando accettano la divisione giudiziale (per approfondimenti sulla divisione vai alla guida: "La divisione ereditaria").
Rapporti con i creditori
Se quanto stabilito dall'articolo 752 del codice civile vale nei rapporti tra i coeredi, per comprendere come invece sono regolati i rapporti tra eredi e creditori del defunto occorre fare riferimento all'articolo 754.
È tale norma, infatti, a chiarire che verso i creditori gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari "personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero".
Se un erede paga di più di quanto dovuto, può richiedere a ciascuno degli altri eredi solo la parte che ognuno di essi avrebbe dovuto pagare.
Insolvenza di un coerede
In generale, quando un coerede non provveda a pagare quanto da lui dovuto, dell'insolvenza si fa carico il creditore, non essendovi tra i nuovi obbligati un rapporto di solidarietà.
Diversa, però, è l'ipotesi in cui il debito sia garantito da ipoteca: in tal caso, ai sensi dell'articolo 755 del codice civile, la quota di debito ipotecario del coerede insolvente è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
Pesi e debiti
Ma quali sono i pesi e i debiti del defunto dei quali gli eredi sono tenuti a farsi carico?
Come chiarito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 8900 del 2013, il riferimento va sia ai debiti e ai pesi che erano già presenti nel patrimonio del de cuius al momento della sua morte, sia ai debiti e ai pesi che sono sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, come ad esempio le spese funerarie, le spese giudiziarie e d'inventario, le spese di amministrazione e di divisione, etc..
Restano invece esclusi i debiti che sono sorti occasionalmente dopo la morte a causa della condotta degli eredi che non adempiono a quelle obbligazioni che trovano il loro presupposto remoto in atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto.
Posizione del legatario
Tutto quanto detto sinora vale con riferimento agli eredi, ma non con riferimento ai legatari.
Anche in relazione a tale specifico aspetto della disciplina delle successioni, come in generale, questi ultimi hanno infatti una posizione completamente diversa rispetto ai primi in quanto, ai sensi dell'articolo 756 del codice civile, non sono tenuti a pagare i debiti ereditari.
Tale principio di irresponsabilità, tuttavia, conosce alcune eccezioni.
Innanzitutto lo stesso articolo 756 precisa che resta salvo il diritto dei creditori ereditari di agire sul fondo legato gravato da ipoteca e di separare il bene legato.
Inoltre l'articolo 668 del codice civile esclude dall'irresponsabilità le servitù, i canoni e tutti gli altri oneri che già gravavano sul bene legato.
Infine gli articoli 495 e 499, con riferimento all'eredità beneficiata, consentono ai creditori ereditari di soddisfarsi anche sui beni legati nel caso in cui manchino altri beni.
All'infuori di tali eccezioni, tuttavia, è chiaro che la posizione dell'erede e quella del legatario devono essere tenute ben distinte (per approfondimenti sulle differenze tra erede e legatario vai alla guida "Differenze tra erede e legatario").
Accettazione con beneficio di inventario
In ogni caso, anche gli eredi hanno la possibilità di limitare l'incidenza sul loro patrimonio dei debiti del de cuius.
Il nostro ordinamento, infatti, prevede la possibilità di accettare l'eredità "con beneficio di inventario".
Mentre con l'accettazione pura e semplice i beni del defunto si confondono con il patrimonio dell'erede, con la conseguenza che questi sarà tenuto a pagare i debiti anche con il proprio patrimonio, l'accettazione con beneficio di inventario permette di tenere separato il patrimonio del defunto da quello del coerede che comunque lo acquisirà.
Di conseguenza, i creditori del defunto potranno in tal caso aggredire soltanto quanto ereditato e non anche il patrimonio personale dell'erede.
L'accettazione con beneficio di inventario va fatta con atto ricevuto da notaio o dal cancelliere dell'ufficio giudiziario del luogo in cui è aperta la successione, va trascritta se comprende beni immobili e va inserita nel registro delle successioni.
Entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla dichiarazione di accettazione beneficiata a seconda che egli sia in possesso o meno dei beni ereditati, poi, l'erede deve necessariamente compiere il relativo inventario, a pena di inefficacia dell'istituto (per approfondimenti vai alla guida: "Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario").
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