Le condizioni legali di validità della cartella devono essere tenute distinte dalle condizioni di validità della sua notificazione

di Lucia Izzo - La validità di una cartella esattoriale dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge d'imposta e non dalla ritualità della notificazione: se la relata di notifica non è stata compilata e manca la data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario la notificazione è nulla, impedendo la decorrenza del termine per proporre opposizione, ma la cartella è comunque valida.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione civile, nella sentenza n. 9197/2016 (qui sotto allegata) che ha rigettato il ricorso del contribuente.

Inammissibile per la Ctr territoriale l'atto introduttivo del giudizio promosso dall'uomo per impugnare la cartella di pagamento, poichè costui si era limitato a eccepire che la notifica fosse irrispettosa delle forme di legge e priva dell'indicazione della data di recapito, senza assolvere, però, l'onere d'indicare il giorno in cui la cartella comunque sarebbe pervenuta di fatto al suo indirizzo onde dimostrare la tempestività del ricorso introduttivo.


Con diversa motivazione, anche gli Ermellini hanno confermato la decisione osservando, in prima battuta, che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la formazione del ruolo e non già quello della notificazione della cartella, che ad esso si rifà e costituisce solo lo strumento col quale la pretesa creditoria del fisco è portata a conoscenza del debitore d'imposta

Pertanto, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza aliunde, ad esempio attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione.


Tuttavia, le condizioni legali di validità della cartella devono essere tenute distinte dalle condizioni di validità della sua notificazione. La non ritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente per eccepire la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non richiama, di per sé stesso, un vizio dell'atto.


Nel caso di specie, l'eccepita e pacifica mancanza della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione: infatti, ai fini della validità e regolarità della notificazione, va fatto riferimento alle risultanze della copia consegnata al destinatario dell'atto. 


Consequenzialmente, se in detta copia manchino gli elementi essenziali della relata, in particolare manchi l'indicazione della data, si verifica la nullità della notifica, ancorché sull'originale dell'atto la relata stessa possa essere completa degli elementi richiesti.


Però, come si è visto, la validità di una cartella dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge d'imposta e non dalla ritualità della notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a far conoscere al contribuente la pretesa creditoria del fisco.

Pertanto, il ricorrente che, ricorrendo contro la cartella dimostra di averne avuto comunque conoscenza, non ha interesse a dedurre la pura e semplice nullità della notifica, che potrebbe invece eccepire unicamente per far valere la tempestività dell'impugnazione o l'eventuale decadenza di controparte. 


Mancando questo secondo aspetto, nonché ogni rilievo sul contenuto sostanziale del credito del fisco, l'impugnazione dell'uomo è priva d'interesse, confermandosi invece il dispositivo circa la declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo.

Cass., V sec. civile, sent. 9197/2016

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