Per la Cassazione, è da ritenersi esclusa la fattispecie del peculato e integrata quella di abuso d'ufficio per il dipendente

di Luigi del Giudice - E' da ritenersi esclusa la configurabilità del peculato, ma anche del peculato d'uso per mancanza di concreta offensività del fatto, quando l'utilizzo programmatico e momentaneo del fax dell'ufficio non si traduce nella stabile inversione in dominio, in quanto, dopo l'uso arbitrario, il bene viene restituito alla sua destinazione pubblicistica originaria.

Secondo la Cassazione, sentenza 30 maggio 2016, n. 22800 (qui sotto allegata), per la rilevanza penale del fatto occorre sempre che l'uso indebito produca un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi o una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, non ravvisabili nei casi della minima entità del danno cagionato, neppure quantificato.

Integra invece il "delitto di abuso d'ufficio la condotta del pubblico dipendente di indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto".

Nell'abuso di ufficio la condotta si identifica con l'abuso funzionale, cioè con l'esercizio delle potestà e con l'uso dei mezzi inerenti ad una funzione pubblica per finalità differenti da quelle per le quali l'esercizio del potere è concesso, e finalizzate, mediante attività di rilevanza giuridica o comportamenti materiali, a procurare un vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero ad arrecare ad altri un ingiusto danno.

Oggettivo è, quindi, il reiterato indebito utilizzo del fax dell'ufficio, di norma destinato alla ricezione di comunicazioni ed atti urgenti presso il posto di polizia dell'ospedale pubblico, per scopi meramente privati in consapevole violazione dei doveri di lealtà e correttezza imposti ad un pubblico ufficiale: in sostanza, l'imputato ha coscientemente e volontariamente realizzato le condotte contestate, strumentalizzando ed abusando dell'ufficio e dei mezzi a sua disposizione per procurarsi l'ingiusto vantaggio di velocizzare pratiche infortunistiche, favorendo i clienti ai quali evitava il disagio di recarsi presso la sede della società e curando, parallelamente, in orario di lavoro, la propria attività privata.

SENTENZA CASSAZIONE 30 MAGGIO 2016
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