di Valeria Zeppilli - In tema di adempimento delle obbligazioni, l'articolo 1181 del codice civile prevede il diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, a meno che non sia diversamente disposto dalla legge o dagli usi.
Tale disposizione, tuttavia, non può essere pienamente sfruttata dagli avvocati, almeno da quelli che non vogliono correre il rischio di essere sanzionati in via disciplinare.
Il 28 maggio scorso, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso sul proprio sito la sentenza n. 146/2015 (qui sotto allegata), con la quale ha sancito che il diritto previsto dall'articolo 1181 c.c., pur se sempre applicabile, va comunque contemperato con i doveri deontologici di lealtà e correttezza.
Con la conseguenza, per il CNF, che se rifiutare un pagamento parziale rappresenta un atteggiamento inutilmente vessatorio e non trova la propria giustificazione in ragioni effettive ed esplicite di tutela della parte creditrice, tale comportamento può assumere rilevanza disciplinare.
Nel caso di specie l'avvocato aveva rifiutato il pagamento da parte di un cliente in quanto posto in essere non con assegno ma con due bonifici bancari. Immediatamente dopo il rifiuto aveva peraltro intrapreso un'azione esecutiva per il recupero delle somme.
Per il CNF, la sanzione disciplinare congrua da applicare a una simile fattispecie è quella della censura già inflitta dal Consiglio dell'ordine territoriale di appartenenza del legale, il cui ricorso è stato quindi respinto.
CNF testo sentenza numero 146/2015• Foto: 123rf.com