La giurisdizione del giudice ordinario sulle liti in materia di speciale elargizione e il diritto soggettivo dei beneficiari

Avv. Francesco Pandolfi - Nelle cause in tema di riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, la giurisdizione appartiene alla magistratura ordinaria e non al giudice amministrativo.


Questo perché i soggetti beneficiari sono titolari di un diritto soggettivo all'elargizione: in questa particolare materia non esiste alcun potere discrezionale posto in capo alla pubblica amministrazione, tanto con riferimento all'entità dell'importo da erogare (che è stabilito per espressa disposizione di legge) quanto ai presupposti dell'erogabilità, che fanno esclusivo riferimento ad eventi tipizzati (atti di terrorismo o di criminalità organizzata).


La giurisprudenza sulla giurisdizione


Si tratta di un principio giurisprudenziale consolidato, ad esempio richiamato dal Tribunale Amministrativo Regionale Roma, sezione 2, con la sentenza n. 244 del 9 gennaio 2015, ma anche dal Tar Palermo, sezione 1, con sentenza n. 587 del 3 marzo 2015, o ancora con sentenza dello stesso Tar siciliano n. 1204 del 21 maggio 2015, o pure con sentenza del Tar Catanzaro, sezione 1, n. 1785 del 20 novembre 2015.


Scegliendo nell'ampio catalogo di pronunce, il Tar Catanzaro sezione 1, con la sentenza n. 1785 del 20 novembre 2015 tratteggia con cura la questione della giurisdizione, approfittando di un caso ove si discute della sospensione dell'assegno in favore delle vittime del terrorismo, concludendo per l'inammissibilità del ricorso visto il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Una pronuncia dove i magistrati di Catanzaro rammentano che, in presenza di determinate condizioni espressamente previste dalla Legge, le vittime sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione dell'elargizione.


Delineando l'importante principio la sentenza in commento richiama poi le conclusioni cui è pervenuta la stessa Corte di Cassazione a sezioni unite, con ordinanza n. 26626 del 18.12.2007 e n. 11377 del 22.07.2003; inoltre sottolinea che a queste conclusioni è ripetutamente pervenuta la giurisprudenza amministrativa, la quale si è premurata di affermare che quando l'amministrazione viene chiamata alla verifica dell'esistenza dei presupposti ex lege per l'erogazione, si limita ad effettuare solo un accertamento di natura costitutiva, con il risultato che il Giudice Amministrativo non può avere giurisdizione sulla lite.


Il Consiglio di Stato (sez. VI sentenza n. 5818 del 18.09.2009, sentenza n. 1338 del 14.03.2006) ha più volte confermato il criterio di riparto di giurisdizione, basandolo sulla natura della posizione soggettiva azionata, ultimamente anche in occasione dell'Adunanza Plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014 in materia di contributi pubblici.


Interessante è anche la sentenza della Corte di Cassazione Sez. 6 civile, n. 21306 del 20 ottobre 2015 nella quale si conferma la natura di diritto soggettivo di cui è titolare la vittima e si chiarisce che l'eventuale mutamento dei presupposti di legge (sopravvenuto alla domanda di riconoscimento) ha una rilevanza al limite solo per il futuro, siccome l'avente diritto è già titolare ex lege di una sua posizione giuridica perfetta: questa posizione, specifica la Suprema Corte, non viene intaccata in alcun modo dalla mancata conclusione del procedimento amministrativo, la cui funzione è solo quella di stabilire l'an e il quantum debeatur, niente più.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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