Assegno mantenimento e prescrizione quinquennale
Soggiace alla prescrizione quinquennale il diritto all'assegno di mantenimento. Lo ha stabilito il Tribunale di S. Maria C.V. con la sentenza n. 925/16 pubblicata il 1° marzo 2016.
Nella vicenda portata all'attenzione del tribunale ad un uomo veniva notificato atto di precetto con il quale gli veniva intimato di pagare una somma a titolo di contributo di mantenimento riferito al periodo dall'1 agosto 2003 all'1 agosto 2013. A seguito di ciò, l'uomo proponeva opposizione al precetto eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei mensili ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.
All'uopo si rileva che in materia di separazione e divorzio non si prescrive il diritto al mantenimento, in quanto sia il diritto all'assegno di mantenimento sia il diritto all'assegno divorzile sono imprescrittibili. Ciò che si prescrive sono, invece, i singoli ratei dell'assegno (cfr. Cass. sentenza n. 23462/2009).
Invero, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per il coniuge, così come il diritto agli assegni di mantenimento per i figli, in quanto aventi ad oggetto prestazioni autonome, distinte e periodiche non si prescrivono a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di divorzio, bensì dalle singole scadenze delle prestazioni dovute in relazione alle quali sorge di volta in volta l'interesse del creditore all'adempimento.
Consolidata giurisprudenza ha statuito che i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, essendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, sono prestazioni di natura periodica assimilabili alla nozione di "pensioni alimentari", come tali soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art 2948 c.c., che decorre dalle singole scadenze, in relazione alle quali sorge l'interesse all'adempimento (Cass. Civ. sent. n.18097/2005; Cass. n. 336/2004; Cass. n. 6975/2005; Cass. n. 13414/2010).
L' articolo 2948, comma 4 del codice civile, sancisce che la prescrizione degli assegni di mantenimento è di cinque anni, non rilevando il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione.
Indi, il diritto a esigere l'assegno di divorzio e/o di mantenimento decorre dalla scadenza di ogni singola prestazione, il cui termine soggiace alla prescrizione quinquennale.
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