di Lucia Izzo - I genitori separati non hanno un obbligo di concertazione preventiva per quanto riguarda le spese straordinarie che corrispondono al "maggior interesse" dei figli.
Se è dunque mancata la concertazione preventiva e, pertanto, il coniuge che non le ha effettuate si rifiuti di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, mediante una valutazione sulla commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Dovrà essere il coniuge convenuto in giudizio per rimborsare la spesa ad opporre specifici motivi di dissenso valutabili dal magistrato.
Il principio è stato ribadito più volte dalla Corte di Cassazione, da ultimo nell'ordinanza n. 4182/2016 (per approfondimenti:L'ex paga la scuola privata al figlio anche se non è d'accordo).
Nel caso esaminato la madre aveva chiesto di una somma rappresentate il 50% delle spese scolastiche sostenute per il figlio, iscritto ad un istituto privato per recuperare un ritardo.
Non è stata accolta l'opposizione del padre secondo cui la scelta dell'istituto sarebbe dovuta essere effettuata da entrambi i genitori e non unilateralmente: ricorso inammissibile per i giudici in quanto la scelta appariva rispondente all'interesse del minore e non eccedente rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
Il principio era stato già affermato nell'ordinanza 16175/2015 della Corte di Cassazione (per approfondimenti:Mantenimento: il padre deve contribuire alle spese straordinarie per i figli, anche se non concordate): anche in tal caso la Corte riteneva non configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono; si sarebbe trattato, infatti, di una decisione "di maggiore interesse" per il figlio (nella specie, spese di soggiorno negli Usa affinché il figlio, studente universitario di lingue, potesse affinare il suo inglese) e il coniuge non affidatario avrebbe dovuto obbligatoriamente rimborsarne il 50% a meno di non aver tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, dovrà, verificarsi in sede giudiziale (cfr. Cass. civ. sezione I n. 10174 del 20 giugno 2012, in tema di rilevanza relativa dell'accordo dei genitori sul contributo al mantenimento dei figli che non assume carattere vincolante dovendo il giudice ispirarsi all'esclusivo interesse del minore), la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione, riservata al giudice del merito, della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitore
Ancora la Cassazione, sentenza n. 9376/2011, ha chiarito che non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa concertazione con l'altra coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non è inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (Cass., 21 gennaio 2009, n. 2182; Cass. 5 maggio 1999, n. 4459)
Numerose anche le pronunce in sede di merito, ad esempio, nel provvedimento del 12 marzo 2013, il Tribunale di Monza ha precisato che "il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce in astratto titolo esecutivo, ma non può fondare la richiesta di rimborso per somme dovute a titolo di spese straordinarie a causa dell'incertezza ed illiquidità del credito che si pretende di attuare a tale titolo".
Le suddette spese, prosegue il Tribunale, di importo non preventivamente stabilito, possono essere determinate caso per caso a seconda delle esigenze concrete, e possono quindi essere oggetto di esecuzione forzata solo previo accertamento giudiziale della esistenza del credito e della sua esatta quantificazione (Trib. Salerno, 9 luglio 2010; Trib. Roma, sez. IV, 24 agosto 2009, n. 17573; GDP Bari, 31 gennaio 2009).
Il giudice ha ritenuto nullo, per insussistenza di idoneo titolo esecutivo, il precetto con cui sia richiesto il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli minori, poiché privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (Trib. Busto Arsizio, 20 maggio 2010).