- Reato di riciclaggio: la norma
- Elementi del riciclaggio
- Oggetto materiale del riciclaggio
- Concorso eventuale di persone nel riciclaggio
- Riciclaggio: la differenza con gli altri reati
- Trasferimento fraudolento di valori
- La Cassazione sul reato di riciclaggio
Reato di riciclaggio: la norma
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A prevedere e sanzionare il riciclaggio è l'articolo 648-bis del codice penale, che di recente ha subito importanti alcune modifiche (evidenziate in corsivo) in conseguenza del recepimento da parte del nostro ordinamento della direttiva UE n. 2018/1673, che si occupa della lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Il testo dell'art. 648-bis c.p. aggiornato al 2021
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."
Le due principali novità che vanno a modificare il reato di riciclaggio riguardano i reati presupposto.
In base alla normativa UE, il reato di riciclaggio si configurerà anche quando quello presupposto è un delitto colposo e anche quando, stando alla previsione del nuovo comma, trattasi di reato contravvenzionale.
Elementi del riciclaggio
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Chiarito cosa si intenda per riciclaggio, analizziamo ora gli elementi che caratterizzano il reato in commento.
Bene giuridico protetto
Si è propensi a considerare il riciclaggio un delitto plurioffensivo. Difatti, le condotte di riciclaggio non offendono solo l'ambito patrimoniale, ma incidono sull'interesse all'accertamento dei fatti, inquinano l'economia, ledono il mercato, falsano la libera concorrenza, minano la stabilità e l'affidabilità degli intermediari finanziari. Il reato è caratterizzato quindi da una polivalenza di scopi politico-criminali per cui il bene giuridico tutelato è sia l'amministrazione della giustizia ma anche l'ordine pubblico e l'ordine economico.
Elemento soggettivo
L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, essendo richiesta la coscienza e la volontà di sostituire/trasferire i proventi illeciti o di compiere altre operazioni di intralcio all'accertamento della verità.
Va comunque detto che alcuni ritengono che il delitto possa configurarsi anche nella forma del dolo eventuale per esempio quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. In questo senso, è ritenuta sufficiente una generica consapevolezza della provenienza delittuosa della res.
In ogni caso, ai fini del dolo è irrilevante sia la dimostrazione del vantaggio personale conseguito dal soggetto attivo del reato che l'aver restituito l'intero provento riciclato all'autore del reato presupposto.
Soggetto attivo
Soggetto attivo è chiunque.
Elemento oggettivo
Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio, è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto doloso o colposo ivi compresi quelli tributari, societari e finanziari.
La condotta incriminata si presenta bifronte:
a. sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
b. compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
Nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività dirette al "lavaggio" del denaro sporco, al fine di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato che lo ha originato, quindi significa rimpiazzare il denaro o i valori sporchi con quelli puliti.
La condotta di trasferimento, invece, è una specificazione della sostituzione che colpisce le condotte di movimentazione (da un soggetto ad altro soggetto o da un luogo ad un altro) ai fini di ripulitura che si avvalgono di strumenti negoziali o giuridici. Secondo la Cassazione rileva penalmente anche il trasferimento materiale da un luogo ad un altro dei proventi illeciti ove ciò renda di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.
Compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa è la modalità che più presta il fianco alle critiche perché non è facile stabilire cosa effettivamente essa significhi. La previsione consente, in verità, di colpire efficacemente gli autori di tale delitto visto che le tecniche di ripulitura possono essere le più fantasiose e articolate possibili.
Altre caratteristiche del reato
In tutti i casi si tratta di reato istantaneo di mera condotta e di pericolo concreto per cui l'azione del soggetto attivo, che può essere chiunque, dovrà risultare concretamente idonea a dissimulare l'origine illecita dei proventi, non essendo necessario che si verifichi l'evento, ossia che si porti a termine la dissimulazione. Per intenderci, occorre che la condotta dia luogo ad una difficoltà nell'individuazione della provenienza delittuosa dei beni senza ovviamente determinare un'oggettiva impossibilità di accertare l'origine criminosa dei valori.
Da quanto appena detto ne discende l'impossibilità che il reato possa configurarsi nella forma omissiva o che possa configurarsi un concorso omissivo in condotte attive (es. di un direttore di banca che non impedisca operazioni di riciclaggio di un suo sottoposto). La questione non è tuttavia pacifica.
Si tratta di reato istantaneo, che si considera quindi consumato con il compimento della sostituzione, del trasferimento o delle operazioni ostacolanti l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni. E' sufficiente il compimento di una sola delle condotte previste (sostituzione, trasferimento o altre operazioni), ma il delitto può benissimo continuare ad attuarsi attraverso ulteriori operazioni volte a nascondere l'origine delittuosa del bene.
Il delitto di riciclaggio è a forma libera e, potenzialmente, può presentarsi anche a consumazione prolungata attuabile anche con modalità frammentarie e progressive.
Il tentativo è configurabile in quanto, nella vigente formulazione, la fattispecie è costruita come delitto istantaneo. In passato, essendo configurato come un delitto di attentato era un reato a consumazione anticipata, per cui il tentativo risultava ontologicamente impossibile.
Procedibilità
Si procede d'ufficio.
Oggetto materiale del riciclaggio
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Riguardo l'oggetto materiale del reato, in linea generale si afferma la riciclabilità sia del prezzo, sia del prodotto che del profitto del reato presupposto, quindi qualsiasi entità economicamente apprezzabile, che sia esistente al momento della sua realizzazione (immobili, imprese, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, avviamento aziendale, strumenti finanziari, ecc.). La fattispecie in esame punisce non solo le condotte che hanno ad oggetto i proventi diretti dei reati presupposti, ma anche quelle che hanno ad oggetto denaro o valori che abbiano provenienza mediata da delitto: si tratta del c.d. "riciclaggio indiretto" configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative ad utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell'illecita provenienza dei proventi e che rileva - penalmente parlando - fintanto che l'agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.
Il delitto può essere commesso con una sola azione, ovvero con più distinte azioni costituenti ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice, eventualmente unite dal vincolo della continuazione.
Concorso eventuale di persone nel riciclaggio
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La clausola di riserva posta ad incipit della norma "fuori dei casi di concorso nel reato" esclude la punibilità a titolo di riciclaggio di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità.
Tale previsione costituisce una deroga al concorso di reati e trova la sua ragion d'essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere sufficiente punire l'autore per aver commesso il delitto presupposto.
Riciclaggio: la differenza con gli altri reati
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Il riciclaggio è una figura affine a diverse altre ipotesi di reato, dai quali tuttavia deve essere tenuto ben distinto. Vediamo le differenze con le principali fattispecie delittuose affini:
La differenza con la ricettazione
I delitti di ricettazione (art. 648 c. p.), reimpiego (art. 648-ter c.p.)e riciclaggio (art. 648-bis c.p.) sono accomunati:
a. dalla provenienza dei beni da delitto,
b. dalla consapevolezza che l'autore ha proprio di tale provenienza.
Si distinguono sotto il profilo soggettivo perché:
a. la ricettazione richiede solo il dolo di profitto,
b. il riciclaggio richiede la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita,
c. il reimpiego richiede, invece, l'impiego delle risorse di origine illecita in attività economiche o finanziarie, pertanto tale delitto è in rapporto di specialità con il delitto di riciclaggio e questo, a sua volta, con il reato di ricettazione.
Parte della giurisprudenza sostiene che è comunque possibile distinguere il riciclaggio dal reimpiego sulla base della considerazione che nel reimpiego la "finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita dei proventi illeciti" deve essere realizzata proprio impiegando il denaro in attività economiche o finanziarie.
Quindi, ricapitolando:
1) in entrambi i reati occorre la consapevolezza della provenienza illecita dei profitti,
2) l'elemento soggettivo del riciclaggio è costituito dalla rappresentazione e volontà di sostituire, trasferire o compiere altre attività per impedire l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro (in altre parole quello di ripulire),
3) l'elemento soggettivo del reimpiego è costituito dalla rappresentazione e volontà di reimpiegare i proventi illeciti in attività economiche o finanziarie (lecite o illecite).
La differenza con il favoreggiamento personale o reale
Il riciclaggio presenta alcuni punti di contatto anche con le norme che prevedono il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e il favoreggiamento reale (art. 379 c.p.).
In primo luogo, comune è la clausola di riserva negativa che, però, nel reato di favoreggiamento reale viene arricchita dal riferimento ai "casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter"; inoltre, entrambe le norme presentano la medesima descrizione generica della condotta punibile, consistente nel dare ausilio al soggetto attivo del reato presupposto.
Le due norme hanno, invece, oggetti di tutela differenti: infatti, mentre nel reato di favoreggiamento personale risulta protetto l'interesse dell'Amministrazione della Giustizia allo svolgimento regolare del processo penale, nel caso del favoreggiamento reale il precipuo obiettivo della fattispecie è quello di impedire che agli autori di fatti criminosi venga offerta una collaborazione atta a far diventare stabili e definitivi i vantaggi conseguiti con le attività illecite.
Il reato di favoreggiamento personale si distingue in maniera abbastanza netta dal riciclaggio: infatti, mentre il reato di cui all'art. 378 viene commesso per aiutare l'autore del reato presupposto, nel delitto di cui all'art. 648-bis l'oggetto della condotta è il provento illecito. Qualora il favoreggiamento personale si realizzi operando sul provento illecito, il riciclaggio non si realizza se tale attività è solo funzionale all'elusione delle attività investigative e quindi finalizzato ad aiutare l'autore del reato presupposto a sfuggire agli organi di polizia.
Meno marcati si presentano, invece, i confini tra il reato di riciclaggio e quello di favoreggiamento reale perché l'oggetto dei due reati è molto simile.
Trasferimento fraudolento di valori
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Tale reato (a consumazione istantanea e a dolo specifico) costituisce una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata in qualsiasi forma (lecita o illecita), al fine di:
1) eludere disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando,
2) agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (reimpiego).
La norma punisce l'avvenuta interposizione fittizia anche in caso di fondata previsione che il soggetto agente possa essere in futuro sottoposto ad una misura di prevenzione patrimoniale senza che sia richiesta dunque la concreta emanazione di misure di prevenzione ovvero la pendenza del procedimento di prevenzione patrimoniale. E' sufficiente quindi la prospettiva di essere destinatari di misura di prevenzione patrimoniale o meglio, che questa sia altamente probabile (Cass. Pen. Sent. 01 agosto 2011 n. 30507).
La Cassazione sul reato di riciclaggio
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Ecco di seguito alcune massime della Cassazione in materia di riciclaggio:
Cass. n. 3608/2019
La condotta prevista e punita dall'articolo 648-bis c.p. è integrata dal compimento di operazioni volte ad impedire o a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.
Cass. n. 32491/2015
Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti e giudice del luogo di ultimo transito verso l'estero del denaro ottenuto).
Cass. n. 12894/2015
Integra gli estremi del reato di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta dell'imputato consistente nel versamento sul proprio conto corrente di assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della propria firma sui titoli per girata, senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni.
Cass. n. 25191/2014
Il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.
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