Avv. Aldo Maturo - E' un colpo duro per tutti quei padri che hanno sempre aspirato ad avere il figlio maschio per assicurare, di generazione in generazione, il reiterarsi del proprio cognome e, con esso, delle discendenze familiari.
Già la Cassazione aveva sorpreso tutti, anni fa, affermando che l'assunzione del cognome paterno non è disciplinata da alcuna legge specifica "Non esiste nel nostro ordinamento una specifica disposizione diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno. Si tratta, in origine, di un'usanza divenuta tradizione e di una tradizione divenuta diritto vivente" (sentenza 18.7.2004). Non meno drastica la Corte Costituzionale che, due anni dopo, aveva stabilito che il sistema di attribuzione del cognome dei figli è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna (sentenza n.61 del 16.2.2006).
Lo stesso art. 262 del codice civile regolamentava, nella sua prima versione, solo la posizione del figlio "naturale" (quello nato fuori dal matrimonio) stabilendo che il figlio "naturale" assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente, da entrambi i genitori, il figlio "naturale" assume il cognome del padre.
La nuova versione ha eliminato l'aggettivo "naturale" perché sia la legge n. 219/2012 che il D. Lgs. n. 154/2013 hanno unificato lo stato giuridico di tutti i figli legittimi, naturali e adottivi, tanto che non si usano più le espressioni "figlio legittimo" e "figlio naturale" ma, solo per certi fini, le espressioni figlio nato nel matrimonio e figlio nato fuori del matrimonio.
Ma la scure sul patriarcato non è una invenzione della nostra massima giurisprudenza. I trattati internazionali da anni impegnano gli Stati ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome familiare. La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva sentenziato che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre, (sentenza del 7 febbraio 2014), condannando l'Italia per aver negato a una coppia di Milano tale diritto.
Ma come si regolano i nostri vicini? In Spagna vige la regola del doppio cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno e i genitori possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. In Francia i genitori possono scegliere il cognome da dare ai figli tra quello paterno o quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori possono dare ai figli il cognome di famiglia, se lo hanno concordato. In caso contrario possono attribuire ai figli il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta. In Inghilterra i genitori possono decidere con assoluta libertà il cognome da attribuire al figlio, scegliendolo o tra quelli dei genitori o tra nomi diversi.
In Italia per anni si sono susseguiti in Parlamento vari disegni di legge (oltre dieci) per una nuova normativa sul cognome da attribuire ai figli. Nel 2014 è stato approvato il nuovo testo (disponibile qui in pdf) che è poi passato al Senato che ne ha discusso in Commissione Giustizia il 23 maggio scorso.
E' prevista libertà di scelta nell'attribuire il cognome. Il bambino potrà avere il cognome del padre o quello della madre o di entrambi i genitori. Se il papà e la mamma non sono d'accordo il bambino avrà il cognome di tutti e due i genitori, in ordine alfabetico.
Ma cosa succede per i figli nati dopo il primogenito? Per evitare figli con cognomi diversi, ai figli successivi al primo saranno attribuiti gli stessi cognomi del primogenito. Ma i figli dei figli ? Se il figlio ha già il doppio cognome, dovrà decidere quale trasmettere a suo figlio. In caso contrario ci sarebbe il caos tra il doppio cognome suo e il doppio cognome della donna che sposerà.
Più delicata la situazione del figlio nato fuori dal matrimonio. Se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori, si segue la normativa appena sopraindicata. Se a riconoscerlo, invece, è solo un genitore, assumerà il cognome di quello che lo ha riconosciuto. Se l'altro genitore vorrà riconoscerlo tardivamente, il suo cognome potrà essere aggiunto solo se lo voglia il primo genitore e lo stesso figlio (che ha diritto di esprimere il suo parere se ha compiuto 14 anni). Se sono nati più figli fuori dal matrimonio, dagli stessi genitori, porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
E i figli adottati? Se hanno più di 18 anni (maggiorenni) manterranno il proprio cognome ma per primo sarà riportato quello della persona che li ha adottati. Se l'adottante ha già due cognomi, dovrà scegliere quale trasmettere all'adottato. Se ad adottare è una coppia di coniugi, questi genitori adottivi dovranno decidere quale cognome trasmettere all'adottato.
Gli uffici anagrafici impazziranno in questa babele di cognomi dati, rettificati, anteposti o posposti. Per i bambini del 3° millennio, invece, il doppio cognome non sarà più identificativo di retaggi nobiliari o di pregresso inserimento in una famiglia adottiva ma molto più semplicemente il segno del tramonto della potestà maritale e la riaffermazione del principio di eguaglianza tra il papà e la mamma.
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