di Valeria Zeppilli - È possibile essere sanzionati per manifesto stato di ubriachezza senza aver fatto la prova dell'alcoltest? La risposta alla domanda, pur se ad alcuni potrà sembrare strano, è sì.
La manifesta ubriachezza, infatti, è sanzionata dall'articolo 688 del codice penale e, a seguito della depenalizzazione cui tale norma è stata sottoposta ad opera dell'articolo 54 del decreto legislativo numero 507 del 30 dicembre 1999, rappresenta un illecito amministrativo.
Più in particolare, a poter essere punito, ai sensi dell'articolo 688 c.p., è chiunque è colto in stato di manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico. La sanzione è quella amministrativa pecuniaria compresa tra 51 e 309 euro.
Come chiarito dalla giurisprudenza, non è necessario né normativamente richiesto l'accertamento dello stato di ubriachezza sia accertato attraverso indagini peritali (Cass. 14 marzo 1956): la fattispecie in esame, infatti, si configura ogniqualvolta il comportamento tenuto in pubblico "denunci inequivocabilmente uno stato di evidente e manifesta ebrietà, tale da essere facilmente percepibile da chiunque" (Cass., sez. VI, 22 febbraio 1972 - 26 aprile 1972, n. 2828). Si pensi ad esempio ai casi di andatura barcollante, difficoltà ad articolare frasi, mancanza di autocontrollo e così via.
Oltretutto, più volte i giudici hanno ribadito che non è necessario, ai fini della sanzionabilità ex articolo 688 del codice penale, il fatto che il colpevole sia colto in stato di manifesta ubriachezza dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza in genere.
Da quanto visto è chiaro che l'ubriachezza sanzionata dall'articolo 688 del codice penale va tenuta distinta dallo stato di ebbrezza punito dal codice della strada.
Come precisato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 1299/1996, infatti, mentre la norma in esame è volta a prevenire l'alcolismo e a tutelare l'ordine pubblico, la previsione del codice della strada è volta a garantire la sicurezza stradale e l'incolumità degli utenti della strada.
La medesima sentenza ha poi precisato quali sono le differenze tra ubriachezza ed ebbrezza, chiarendo che esse vanno ravvisate nella maggiore intensità dell'alterazione psicofisica nella prima rispetto che nella seconda e nel fatto che l'ebbrezza può anche non essere manifesta mentre l'ubriachezza per essere punibile lo deve essere. "L'ubriachezza, quindi, in sé comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l'ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta".
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