di Emanuele Mascolo - "Chi parcheggia la propria autovettura in maniera da bloccare l'accesso o l'uscita dei veicoli dall'area coperta della tettoia, unilateralmente turba il compossesso". E' quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 23 maggio 2016 numero 10624 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di una donna, proprietaria di un immobile parte di un edificio bifamiliare.
Nel giudizio di merito, il comportamento della ricorrente era stato considerato turbativa nel possesso, giacché la donna, quando i posti di parcheggio situati sotto una tettoia nello spazio comune erano già occupati, parcheggiava la sua automobile sulle aree scoperte in modo tale da impedire la manovra di uscita dei veicoli posti sotto la tettoia.
Giunta la vicenda davanti al Palazzaccio, anche per gli Ermellini nella condotta della donna è da ravvisarsi una molestia possessoria, in quanto in grado di impedire agli altri comproprietari di accedere o uscire dalla rispettiva area di sosta, ostacolando così il libero e pacifico godimento della cosa comune.
La norma di riferimento è l'articolo 1102 comma 1, del codice civile ai sensi del quale, "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto". Le modalità di godimento della cosa comune assurgono quindi a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro le attività attraverso le quali uno dei compossessori/comproprietari introduca unilateralmente una modificazione che turbi o sopprima il diritto degli altri.
Ai fini della configurabilità della molestia possessoria, ha statuito quindi la S.C., "basta la volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore, nonché la consapevolezza che esso è oggettivamente idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio, non occorrendo che sia dimostrato il perseguimento, da parte dell'agente, del fine specifico di molestare il soggetto passivo, né la consapevolezza dell'autore dell'aggressione di aver violato la norma posta a tutela del pieno e libero esercizio del possesso".
Cassazione, sentenza n. 10624/2016profilo personale
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