La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 519/2005) ha stabilito che "ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di proporre il ricorso al Prefetto ex articoli 203 e 204 del Cds, l'ordinanza ingiunzione, implicandone il rigetto, deve essere a pena di illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "la ratio di tale normativa è, infatti, quella di risolvere, per quanto possibile, dette controversie in sede amministrativa evitando ? nell'interesse pubblico e dei soggetti direttamente interessati ? l'instaurazione di processi di opposizione lunghi e costosi, secondo quanto ? e nei limiti in cui ? è consentito alla Costituzione" e che "tale scopo resterebbe frustrato ove si negasse ogni rilievo alla mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità dall'esplicito dettato normativo e, comunque, dal principio generale secondo il quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli atti amministrativi ne determina la illegittimità".
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