E' quanto afferma il Tribunale di Sulmona secondo cui la mancata notifica può considerarsi sanata dalla prova dell'impedimento del teste.
Nel caso di specie una delle parti aveva chiesto che fosse dichiarata la decadenza dalla prova avendo rilevato che agli atti non risultava depositata la citazione a testi. Ed aveva anche insistito sull'eccezione di inammissibilità di un capitolo di prova (ex art. l'art.2722 C.C.) perché diretto a dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto e precedenti alla stipula.
Il giudice pur omettendo di motivare sulla seconda eccezione (quella sulla inammissibilità del capitolo) ha ritenuto di poter "salvare" dalla decadenza la parte che non aveva provveduto alla notifica spiegando che "il certificato medico giustifica la mancata presenza della teste".
Qui sotto in allegato il testo del provvedimento.
Testo ordinanza Trib. Sulmona