Violare la privacy del compagno, sbirciando nel telefono o tra le chat può essere un illecito penalmente rilevante
di Valeria Zeppilli - Oggi i social network e le moderne tecnologie hanno senza dubbio (e purtroppo) aumentato le possibilità di tradimento, creando un mondo virtuale altro rispetto a quello reale ma ad esso complementare. Le opportunità di incontrare nuove persone si sono moltiplicate e con esse pure le tentazioni per i fedifraghi.
Allo stesso tempo, però, sono aumentate anche le possibilità per chi sospetta un tradimento del partner di verificare la fondatezza dei propri dubbi senza dover necessariamente controllare che sui colletti delle camicie non ci siano stampi di rossetto o che sugli indumenti o nelle tasche non ci siano altri indizi di tradimento.
Oggi, infatti, basta dare uno sguardo al cellulare, aprire di nascosto la casella e-mail o introdursi di soppiatto nel profilo facebook del compagno per scoprire tutto e di più su un'eventuale relazione segreta.
Ma questa attività di "spionaggio" è lecita? O invece si rischia (magari del tutto ingenuamente) di incappare in conseguenze di carattere civile o addirittura penale?
La seconda ipotesi è quella vera: lo spionaggio è tutt'altro che lecito! E non serve ingegnarsi troppo per incorrere in responsabilità.
Se la giurisprudenza ci ha raccontato casi di persone condannate per illecita interferenza nella vita altrui ai sensi dell'articolo 615-bis c.p. per aver introdotto delle telecamere in un'abitazione per riprendere i supposti (e poi effettivi) incontri del partner con l'amante, ad aver avuto guai con la giustizia sono state anche persone tecnologicamente meno evolute.
Basti pensare che consultare una chat altrui violando la relativa password di sicurezza può configurare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Lo stesso reato può essere posto in essere anche da chi consulti la chat quando è già aperta, approfittando della momentanea assenza dalla postazione pc del titolare dell'account.
Accedere all'e-mail, invece, è comportamento passibile di condanna ai sensi dell'articolo 616 del codice penale, che sanziona chi viola, sottrae o sopprime la corrispondenza.
E che dire di chi crea un falso account per fingere di essere un'altra persona e svolgere la propria attività investigativa? Il questo caso c'è la sostituzione di persona sanzionata dall'articolo 494 del codice penale.
I temerari che per ira o rancore decidano di sfidare l'ordinamento e rischiare una condanna sappiano poi che l'unico obiettivo che potrebbero raggiungere con i predetti mezzi sarebbe quello di scoprire (o credere di aver scoperto) la verità.
Le risultanze dello "spionaggio", infatti, in quanto acquisite illecitamente e violando la riservatezza del partner, non possono essere utilizzate come prove nell'eventuale giudizio di separazione per richiederne l'addebito, nonostante non manchino opinioni di segno contrario (che spariscono quando si parla di utilizzabilità di simili prove nel processo penale, dato che l'articolo 191 del codice di procedura penale esclude espressamente, salve poche eccezioni, l'utilizzabilità di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge).
• Foto: 123rf.com
Allo stesso tempo, però, sono aumentate anche le possibilità per chi sospetta un tradimento del partner di verificare la fondatezza dei propri dubbi senza dover necessariamente controllare che sui colletti delle camicie non ci siano stampi di rossetto o che sugli indumenti o nelle tasche non ci siano altri indizi di tradimento.
Oggi, infatti, basta dare uno sguardo al cellulare, aprire di nascosto la casella e-mail o introdursi di soppiatto nel profilo facebook del compagno per scoprire tutto e di più su un'eventuale relazione segreta.
Ma questa attività di "spionaggio" è lecita? O invece si rischia (magari del tutto ingenuamente) di incappare in conseguenze di carattere civile o addirittura penale?
La seconda ipotesi è quella vera: lo spionaggio è tutt'altro che lecito! E non serve ingegnarsi troppo per incorrere in responsabilità.
Se la giurisprudenza ci ha raccontato casi di persone condannate per illecita interferenza nella vita altrui ai sensi dell'articolo 615-bis c.p. per aver introdotto delle telecamere in un'abitazione per riprendere i supposti (e poi effettivi) incontri del partner con l'amante, ad aver avuto guai con la giustizia sono state anche persone tecnologicamente meno evolute.
Basti pensare che consultare una chat altrui violando la relativa password di sicurezza può configurare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Lo stesso reato può essere posto in essere anche da chi consulti la chat quando è già aperta, approfittando della momentanea assenza dalla postazione pc del titolare dell'account.
Accedere all'e-mail, invece, è comportamento passibile di condanna ai sensi dell'articolo 616 del codice penale, che sanziona chi viola, sottrae o sopprime la corrispondenza.
E che dire di chi crea un falso account per fingere di essere un'altra persona e svolgere la propria attività investigativa? Il questo caso c'è la sostituzione di persona sanzionata dall'articolo 494 del codice penale.
I temerari che per ira o rancore decidano di sfidare l'ordinamento e rischiare una condanna sappiano poi che l'unico obiettivo che potrebbero raggiungere con i predetti mezzi sarebbe quello di scoprire (o credere di aver scoperto) la verità.
Le risultanze dello "spionaggio", infatti, in quanto acquisite illecitamente e violando la riservatezza del partner, non possono essere utilizzate come prove nell'eventuale giudizio di separazione per richiederne l'addebito, nonostante non manchino opinioni di segno contrario (che spariscono quando si parla di utilizzabilità di simili prove nel processo penale, dato che l'articolo 191 del codice di procedura penale esclude espressamente, salve poche eccezioni, l'utilizzabilità di prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge).
• Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: