La Cassazione (sentenza n. 9547/02) ha precisato che la nozione di maltrattamento utilizzata dal legislatore fa riferimento non solo alla violenza fisica, ma anche a tutti quei comportamenti non rispettosi delle esigenze di vita dell'animale
Anche se sono molti coloro che amano la compagnia degli animali domestici, non tutti in realtà rispettano le loro esigenze e capita, più spesso di quanto non si possa immaginare, che gli amici a quattro zampe si trovino a vivere in condizioni non adeguate alla loro natura.

Sull'argomento è ora intervenuta la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 9547/02) precisando che la nozione di maltrattamento utilizzata dal legislatore penale, fa riferimento non solo alla violenza fisica, ma anche a tutti quei comportamenti che, più in generale, non sono rispettosi delle esigenze di vita dell'animale.

In questi casi, peraltro, la fattispecie criminosa è configurabile anche a titolo di colpa. Alla stregua di tali principi, la Cassazione ha confermato la condanna inflitta ad un uomo che, pur non avendo mai percosso il suo cane, lo aveva costretto a vivere in uno spiazzo angusto e buio costituito da una vecchia capanna di appena sei metri.


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