di Marina Crisafi - La compagnia telefonica deve attivare con tempestività, "nei termini contrattualmente stabiliti" la nuova utenza del cliente che migra dal vecchio gestore. In caso contrario, dovrà pagare i danni per mancata attivazione. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione (sentenza n. 11914/2016 qui sotto allegata), dando ragione ad una società che aveva richiesto senza successo a Telecom Italia l'attivazione di una nuova utenza tramite passaggio dal precedente fornitore.
Condannata in primo grado a pagare 190mila euro alla cliente, per non avere adempiuto alla prestazione per la quale si era impegnata in base ad una delibera "dell'Agcom con la quale le veniva interdetto di procedere in via unilaterale al rientro dei clienti in precedenza abbonati presso altri gestori, disponendo che tali modalità di rientro dovessero essere disciplinate da accordi assunti da Telecom con i vari gestori", la compagnia telefonica era uscita vittoriosa in appello.
Ma per gli Ermellini, la sentenza della corte di Bologna va cassata.
Nel caso in cui "l'impresa esercente servizi di telefonia non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti - hanno statuito infatti - essa non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza".
La diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto da parte della compagnia telefonica - hanno spiegato infatti da piazza Cavour - "impongono di comunicare tempestivamente al proprio cliente l'impossibilità di eseguire la prestazione e di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di contenimento dei danni".
Parola ora al giudice del rinvio.
Cassazione, sentenza n. 11914/2016• Foto: 123rf.com