di Lucia Izzo - È il contribuente a pagare per il ritardo con cui è stata presentata la sua dichiarazione, anche se l'adempimento era stato affidato a un professionista. Tale circostanza, infatti, non esonera dal controllare che il mandato conferito sia stato adempiuto nei tempi e nei modi previsti.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 11832/2016 (qui sotto allegata), che ha accolto il ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate.
Questa ha impugnato la sentenza con cui la competente CTR aveva escluso le sanzioni irrogate al contribuente per effetto del mancato tempestivo deposito delle dichiarazioni dei redditi, poichè ascrivibile alla condotta del commercialista dallo stesso incaricato a compiere tale incombente.
In sostanza, era stata esclusa ogni negligenza in capo al contribuente state il conferimento del compiuto al commercialista
Tuttavia, per gli Ermellini si tratta di una decisione errata.
I giudici precisano che "in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza".
Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto
Quindi, l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto.
Il contribuente, proseguono i giudici, ha l'obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa; quando si rivolge a un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione - ovvero per la sola trasmissione - telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.
Nel caso di specie, quindi, la CTR non si è attenuta ai superiori principi escludendo la sanzione irrogata dall'Ufficio sul solo presupposto che l'inadempimento all'obbligo di deposito tempestivo della dichiarazione IVA era dipeso unicamente dal commercialista, addossando sull'ufficio la dimostrazione della prova della negligenza o leggerezza del contribuente.
Cass., VI sez. civ., sent. 11832/2016