Ammessa la reintegra e non solo il risarcimento, applicando la vecchia norma ai licenziamenti successivi alla legge 92/2012

di Lucia Izzo - Ai licenziamenti nei rapporti di pubblico impiego non si applica l'art. 18, come riformato dalla legge Fornero, ma la vecchia formulazione: ciò significa che, in caso di provvedimenti espulsivi a seguito della legge 92/2012, potrà ancora essere ammessa la reintegrazione nel posto di lavoro e non soltanto quella risarcitoria. 


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 11868/2016 con un intervento che contrasta con un precedente della medesima Corte e che, presumibilmente, richiederà l'intervento delle Sezioni Unite.


Il Collegio non ignora il contrasto di orientamenti in giurisprudenza che ha visto contrapporti chi ha afferma e chi nega l'applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato della nuova disciplina legge Fornero: da un lato si è valorizzato il rinvio mobile alle disposizioni della legge n. 300 del 1970 contenuto nell'art. 51 del d.lgs 165 del 2001 e la necessità di garantire, anche dopo la riforma, uniformità di trattamento fra impiego pubblico e privato; dall'altro i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 nonché la inconciliabilità della nuova disciplina con lo specifico regime imperativo dettato dagli artt. 54 e seguenti delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 


Per la Cassazione, tuttavia, va disatteso il precedente con cui (sentenza n. 24157/2015) la Suprema Corte ha ritenuto di dovere, comunque, salvaguardare la specialità della normativa del procedimento disciplinare dettata per l'impiego pubblico dalle disposizioni sopra richiamate e, quindi, ha ricondotto al primo ed al secondo comma dell'art. 18 modificato la violazione delle regole procedimentali, in quanto causa di nullità del licenziamento

Plurime ragioni indurrebbero ad escludere che il nuovo regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo possa essere applicato anche ai rapporti di lavoro disciplinati dall'art. 2 del d.lgs n. 165 del 2001. 


L'art. 1 della Fornero, dopo aver previsto al comma 7 che "Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" al comma 8 aggiunge che "Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche". 


A fini interpretativi assume peculiare rilievo il rinvio ad un successivo intervento normativo che ha, appunto, demandato al Ministro della funzione pubblica, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di assumere le iniziative necessarie per armonizzare la disciplina del pubblico impiego con la nuova normativa, pacificamente applicabile al solo impiego privato. 


Ciò comporta che, sino al successivo intervento normativo di armonizzazione, non si estendono ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate all'art. 18 dello Statuto, con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma. 


D'altronde, nessun dubbio per i giudici che la legge n. 92 del 2012, per come formulata

nell'art. 1, comma 1, tiene conto unicamente delle esigenze proprie dell'impresa privata, poiché introduce una inscindibile  correlazione fra flessibilità in uscita ed in entrata, allargando le maglie della prima e riducendo nel contempo l'uso improprio delle tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;.


La formulazione dell'art. 18, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, introduce una modulazione delle sanzioni con riferimento ad ipotesi di illegittimità pensate in relazione al solo lavoro privato, che non si prestano ad essere estese all'impiego pubblico contrattualizzato per il quale il legislatore, in particolar modo con il d.lgs 27.10.2009 n. 150, ha dettato una disciplina inderogabile, tipizzando anche illeciti disciplinari ai quali deve necessariamente conseguire la sanzione del licenziamento.



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