di Lucia Izzo - Inviare una serie di sms e di email indesiderati, nonché anche di messaggi scritti sul selciato dell'adiacente abitazione, legittima il questore a procedere con l'ammonimento, disposto ai sensi della legge anti-stalking (art. 8, D.L. 11/2009, convertito nella legge 38/2009).
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 2419/2016 (qui sotto allegata), confermando la legittimità dell'operato del questore di Genova che aveva ammonito l'appellato ad astenersi da qualsiasi comportamento molesto nei confronti di una signora.
L'art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, convertito nella legge n. 38 del 2009, prevede che: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., …, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore".
Soggiunge poi che il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione, oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell'atto, con l'avviso di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Nella specie, il provvedimento del Questore ha dato espressamente atto che sussistevano "particolari esigenze di celerità del procedimento amministrativo" e che la misura andava senz'altro emessa, "al fine di scongiurare il possibile scatenarsi di dinamiche reattive ulteriori".
Per il Collegio tale valutazione risulta del tutto ragionevole, in considerazione del fatto che, nella richiesta inviata al Questore, la ex convivente dell'appellato aveva segnalato le proprie preoccupazioni per la situazione venutasi a verificare, evidenziando anche che egli risultava titolare di una licenza di polizia per porto d'armi.
Il provvedimento del Questore ha espressamente dato atto dell'urgenza, con una specifica valutazione contro la quale non sono state formulate specifiche contestazioni e che comunque risulta motivata suffragata dalle risultanze del procedimento.
Per quanto riguarda i presupposti, nonostante l'assenza di atti di violenza fisica o verbale, dalla documentazione acquisita, emerge che la richiesta di emanazione dell'atto di ammonimento è stata formulata a seguito del ricevimento di una serie di sms e di email, nonché anche di messaggi scritti sul selciato della adiacente abitazione.
Il Questore ha complessivamente valutato la situazione, giungendo alla conclusione, per i giudici de gravare di per sé ragionevole e motivata, per la quale la misura dell'ammonimento avrebbe potuto indurre l'interessato a non avere più comportamenti molesti nei confronti della richiedente.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2419/2016• Foto: 123rf.com