di Valeria Zeppilli - Se vi è stata una dichiarazione tributaria congiunta, il fatto che il fisco notifichi tempestivamente a uno dei due debitori solidali l'avviso di accertamento impedisce sia ogni decadenza nei confronti del codichiarante che il decorso della prescrizione.
Su tale circostanza non incide il fatto che i due debitori siano ormai ex coniugi.
A conferma di ciò basta guardare alla sentenza numero 11947/2016, depositata dalla quinta sezione civile della Corte di cassazione il 10 giugno scorso e qui sotto allegata.
La controversia, più nel dettaglio, verteva su una cartella di pagamento notificata a una contribuente dopo che, a seguito di giudizio al quale la stessa non aveva partecipato, con sentenza passata in giudicato era stata accertata la legittimità degli accertamenti effettuati in rettifica delle dichiarazioni congiunte che la stessa aveva presentato unitamente all'ex coniuge.
Per la Cassazione tale tipo di dichiarazione presenta dei rischi che chi la pone in essere accetta liberamente, tra i quali quello della notifica degli eventuali atti impositivi ad uno solo dei contribuenti.
Su tale circostanza a nulla rileva che successivamente alla dichiarazione sia venuta meno la convivenza per effetto della separazione personale dei coniugi codichiaranti: se al marito l'avviso di accertamento è stato notificato con tempestività e si sia in seguito instaurato un processo, anche il debitore rimasto estraneo al giudizio ne subisce gli effetti di interruzione permanente della prescrizione e deve pagare le imposte iscritte a ruolo a nome dell'ex a seguito di accertamento.
In sostanza, secondo la Corte, alla solidarietà tra coniugi codichiaranti vanno applicate le ordinarie regole codicistiche in tema di obbligazione solidale, ovverosia quella di cui al primo comma dell'articolo 1310 c.c. e quella di cui all'articolo 2945 c.c..
La sentenza del giudice del merito, pertanto, va cassata per aver erroneamente attribuito rilievo alla separazione legale intervenuta tra i coniugi, in contrasto ai principi chiariti con la sentenza in commento.
Corte di cassazione testo sentenza numero 11947/2016