Tale comportamento, per la giurisprudenza, è idoneo a integrare una violazione del dovere inderogabile di assistenza morale

di Valeria Zeppilli - La casistica dimostra che, tra i motivi che contribuiscono a decretare la fine di un matrimonio, c'è anche il rifiuto di uno dei coniugi di trascorrere con l'altro momenti di intimità

La giurisprudenza, su tale questione, non ha omesso di incidere in maniera rilevante, riconoscendo diverse volte l'addebito della separazione a chi rifiuta i rapporti.

Con la conseguenza che non ci si deve meravigliare se tale comportamento, oltre che abbattere gli ultimi baluardi a sostegno di una relazione, può addirittura esserne considerato la causa fondamentale, idonea a far ricadere la colpa della fine del rapporto coniugale su chi lo pone in essere.

La Cassazione, del resto, si è espressa più volte in tal senso, talvolta anche ribaltando decisioni che avevano tentato di riportare l'attenzione su aspetti diversi da questo e di porlo quindi in secondo piano.

Con la pronuncia numero 19112/2012, ad esempio, i giudici di piazza Cavour hanno decretato che un rifiuto persistente di avere rapporti sia affettivi che sessuali con il coniuge rappresenta un'offesa alla dignità e alla personalità morale di quest'ultimo, provocandone frustrazione, disagio e, talvolta, anche danni all'equilibrio psicofisico. Di conseguenza tale comportamento è idoneo a integrare una violazione del dovere inderogabile di assistenza morale sancito dall'articolo 143 del codice civile.

A conferma della decisione del giudice di appello, nel caso di specie, la Cassazione si era posta su un piano opposto rispetto a quello del Tribunale che, in primo grado, aveva ritenuto che il rapporto sessuale non fosse così rilevante all'interno della relazione matrimoniale ma che si dovesse assegnare una maggiore importanza ad altri valori, predominanti.

La Corte, peraltro, in quella sede ha assunto la sua posizione in maniera categorica, aggiungendo che il rifiuto di intrattenere rapporti con il partner non può essere giustificato riconducendolo a una forma di reazione o di ritorsione nei confronti dell'altro, dato che esso impedirebbe "l'esplicarsi della comunione di vita nel suo più profondo significato".

Anche in altre precedenti pronunce la Cassazione si era soffermata su tale questione, riconoscendo nel rifiuto di intrattenere rapporti con il coniuge un motivo di addebito della separazione e ritenendo a tal fine imprescindibile la sussistenza di un nesso causale tra un simile comportamento e l'intollerabilità della convivenza. Tale nesso, più nel dettaglio, è stato negato quando il rifiuto dei rapporti sia a sua volta conseguenza di altri motivi ai quali può da soli essere ricondotta la fine della vita matrimoniale, mentre è stato riconosciuto quando il rifiuto è un mero mezzo di punizione per un comportamento tenuto dall'altro coniuge (cfr. Cass. n. 15101/2004 e Cass. n. 6276/2005).


Per approfondimenti vai alla guida: "Il rifiuto dei rapporti sessuali e l'addebito della separazione"

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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