di Marina Crisafi - Non si può dire a un magistrato che usa "due pesi e due misure" senza conseguenze. È questo quanto si ricava dalla sentenza della Cassazione, resa nota pochi minuti fa, che ha annullato l'assoluzione dal reato di diffamazione nei confronti del conduttore de L'Arena Massimo Giletti nel caso Zucca-Delfino.
La vicenda, risalente al 2008, ha per protagonista la puntata su Luca Delfino all'epoca indagato per il delitto di due ex fidanzate. Nella puntata incriminata, andata in onda su Rai 1 il 4 agosto 2008, ricostruisce piazza Cavour, si dava conto delle polemiche sul pm Enrico Zucca, finito al centro di critiche per non avere arrestato il Delfino subito dopo il primo delitto (quello di Luciana Biggi), in mancanza di "elementi sufficienti per disporre le misure cautelari". Durante la trasmissione, in cui era ospite la madre della seconda vittima (Antonella Multari), il pm veniva ancora criticato, anche per l'adozione di "due pesi e due misure".
Da qui, la querela del pm genovese nei confronti del conduttore che veniva assolto dal reato di diffamazione sia dal tribunale che dalla corte d'appello di Torino per essersi limitato a condurre una trasmissione su un caso di cronaca.
Ma per il Palazzaccio, ora il doppio verdetto assolutorio va annullato e per Giletti occorre un nuovo esame.
"Se può senz'altro esprimersi l'opinione che un magistrato abbia sbagliato, è 'ictu oculi' diffamatorio sostenere che un magistrato calibri il proprio impegno a seconda di chi si trovi dinanzi" hanno osservato infatti i giudici di piazza Cavour.
"L'obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in ordine all'intervista 'in differita' - hanno ricordato quindi accogliendo il ricorso del pm costituitosi parte civile - non è applicabile al giornalista che effettui l'intervista 'in diretta', trattandosi di condotta inesigibile, posto che non si può controllare ciò che ancora non si conosce; tuttavia, il giornalista, in tal caso, deve osservare la diligenza 'in eligendo', nel senso che - nella scelta del soggetto da intervistare - deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata ed evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati, fermo restando l'obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell'intervista (chiarendo, chiedendo precisazioni), ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale".
Parola, quindi, al giudice del rinvio.
• Foto: 123rf.com