di Lucia Izzo - Sono state aggiornate alla versione 2016 le Tabelle di Venezia, riguardanti la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da responsabilità civile. Dalle tabelle sono escluse le lesioni micropermanenti da sinistri stradali e quelle di lieve entità in campo medico.
Come si desume dalla tabella aggiornata a maggio 2016 (qui sotto allegata) viene incrociata la percentuale di invalidità con il valore del punto di invalidità (espresso in euro) per classi d'età.
Per quanto riguarda le modifiche, per il danno biologico temporaneo la liquidazione è compresa da un minimo di 100 fino al massimo di 150 euro al giorno, in base alla gravità e durata dell'inabilità.
Il danno biologico permanente, invece, è soggetto a personalizzazione, con l'aggiunta di quattro nuove fasce d'età e rimodulazione del coefficiente di correzione all'aumentare dell'età: le nuove fasce d'età son state introdotte in virtù dell'allungamento della vita media e consentono di raggiungere la soglia dei 100 anni; il rimodulato coefficiente correttivo in funzione dell'aumento dell'età, invece, parte dallo 0,99% nella fascia da 6 a 10 anni e raggiunge lo 0,40% in quella da 96 a 100 anni.
Per quanto riguarda, invece, il danno morale, una scala di gravità ne permette la liquidazione fra il 10 e il 100% di quello biologico.
Infatti, se al pregiudizio di carattere morale si accompagnano le lesioni alla validità psicofisica, viene abbandonata la consueta parametrazione sulla componente biologica, temporanea e permanente, senza utilizzare la tradizionale distinzione tra lesioni di lieve entità e non.
Soccorre una classificazione sostituiva a cui corrisponde una percentuale da applicare sulla base di calcolo: la ripartizione prevede un 10% per il lieve, un 25% per il moderato, un 40% per il marcato, un 70% per il severo e un 100% per il grave.
Il Ctu si occuperà di verificare le allegazioni delle parti, tenendo presente "la perdurante rilevanza della sofferenza morale nell'ambito del sistema del risarcimento del danno non patrimoniale", principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione.
Per il danno terminale, a ciascuna voce (biologico e catastrofico) si applica un valore pari a 150 euro da moltiplicare per il coefficiente di 100.
I valori di base possono essere incrementati fino al 100% per la perdita del congiunto o del convivente, tenendo conto dei tradizionali criteri quali l'età della vittima, l'età del sopravvissuto, l'estensione del nucleo familiare.
Viene, infine, valorizzata l'intensità dell'elemento psichico se il danno non patrimoniale, piuttosto che riguardare la salute, colpisce l'identità, l'onore, la privacy o il consenso informato in campo sanitario.
Circa il danno tanatologico, preso atto della sentenza n. 15350/2015 della Corte di Cassazione, si impone un meccanismo di moltiplicazione, altrimenti, ricorrendo ai consueti parametri di liquidazione del danno temporaneo si sarebbe finito per accordare un risarcimento irrisorio per ogni giorno di sopravvivenza (o frazione di giorno se il decesso si verifica entro 24 ore dall'evento).
Tabelle di Venezia 2016Tabelle di Venezia 2016 - Pregiudizio derivante da perdita del congiunto
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