La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione 14608/2004) ha stabilito che "il locatore che, al termine della locazione, non possa disporre della cosa locata per fatto del conduttore ha diritto di conseguire da quest'ultimo il corrispettivo convenuto, nonché il risarcimento di danni ulteriori, ove ne dimostri l'esistenza". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "la mancata disponibilità della cosa locata ricorre non soltanto allorché, scaduto il termine per la riconsegna, il conduttore non vi provveda, restando in tal caso obbligato, ai sensi dell'art. 1591 Cod. Civ., al pagamento dei canoni ed al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ma anche tutte le volte in cui, per fatto imputabile al conduttore, il locatore non possa trarre dalla cosa alcun vantaggio, come nell'ipotesi- corrispondente al caso di specie - in cui l'immobile presenti alla riconsegna danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, con conseguente sua inutilizzabilità per il periodo per il quale si protraggano i lavori di ripristino".
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