- Dott. Emanuele Mascolo Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio - Con l'ordinanza numero 2515 del 13 giugno 2016 (qui sotto allegata), il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale circa la disciplina delle elezioni suppletive per la sostituzione dei componenti cessati dall'incarico prima della scadenza naturale dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa.
In particolare, i dubbi di costituzionalità hanno ad oggetto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo numero 62 del 7 febbraio 2006 e l'articolo 9, comma 3, della legge numero 186 del 27 aprile 1982 come modificato dal predetto decreto legislativo del 2006.
Tale intervento, infatti, ha modificato il sistema elettorale previsto per il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sostituendo il ricorso ad elezioni suppletive al sistema di scorrimento tra gli appartenenti al corrispondente gruppo elettorale. Per il Consiglio di Stato, potrebbe esservi eccesso di delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.
La questione, più nel dettaglio, ha tratto origine dal diniego di scorrimento della graduatoria degli eletti al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, avvenuto con Ordinanza del Tar Lazio - Roma n. 423/2016.
Il Consiglio di Stato, nell'esaminarla, ha ricordato che la Corte Costituzionale più volte ha precisato che, in generale, nell'analizzare degli interventi di riforma è necessario guardare alla finalità complessiva della delega e considerare l'esigenza, ineludibile, che i principi ispiratori in essa espressi ai sensi dell'art. 76 Cost. siano "completati in proposizioni normative puntuali, cosicché non può essere censurato un esercizio da parte del Governo del potere delegato che si mantenga compatibile con le scelte di fondo operate nell'ambito della cornice tracciata dal Parlamento".
Tale orientamento, tuttavia, non può essere applicato nel caso di specie, visto che esso è stato espresso con riferimento a interventi di riforma di interi settori di disciplina o comunque connotati da una certa organicità.
Il caso in esame, invece, non è rientra in una tale tipologia di riforma con la conseguenza che l'intervento della Consulta si rende necessario.
Del resto l'organicità e la complessità riguardano in generale solo la riforma dell'ordinamento riguardante la magistratura ordinaria, contenuta nella legge numero 150 del 2005, mentre non possono ravvisarsi nella modifica settoriale che ha riguardato il sistema di elezione dell'organo di autogoverno della giurisdizione amministrativa.
Insomma: dato che l'oggetto della delega è particolarmente circoscritto, il sindacato di costituzionalità sotto il profilo dell'eccesso è ammesso in modo ampio e puntuale.
Il giudizio va quindi sospeso in attesa che la Consulta prenda posizione in merito.
Dott. Emanuele Mascolo
Praticante Avvocato Abilitato al Patrocinio
Cons.Di Stato Ord. n. 2515/2016
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