La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza 10742/2004) ha sollevato eccezione di costituzionalità sull'art.235 del codice civile (che regola l'azione di disconoscimento di paternità) nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione, la prova dell'adulterio della moglie. I Giudici del Palazzaccio, in relazione alla questione relativa al disconoscimento di paternità, hanno infatti osservato che "in presenza di un progresso scientifico che consente di ottenere direttamente (e quindi senza passare attraverso la dimostrazione dell'adulterio) una sicura esclusione della paternità", non appare ragionevole richiedere la preventiva prova dell'adulterio della moglie e, inoltre, "che l'adulterio in sé, inteso come violazione dell'obbligo della fedeltà nei confronti del coniuge, è irrilevante ai fini del disconoscimento di paternità, che coinvolge altri valori ed interessi". Con questa decisione i Giudici della Corte hanno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci in materia.
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